L’Agenzia delle Entrate procederà con la chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive

Le Partite IVA da chiudere saranno individuate sulla base di riscontri automatizzati volti a identificare i soggetti che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2019 n. 1415522 .

Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2019 n. 1415522 . L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’intenzione di procedere con la chiusura d’ufficio delle Partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Tali Partite IVA saranno individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. In questi casi, la chiusura delle Partite IVA inattive avverrà in modalità centralizzata. L’Agenzia precisa che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale. A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo sarà inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della Partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento AR il contribuente che ravviserà elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente a tale comunicazione potrà rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA. Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione. Fonte mementopiu.it

Provv._AE_3_dicembre_2019_n._1415522