Dipendenti pubblici e cessazione della partita IVA, nuovi chiarimenti

I contribuenti ex professionisti che vengono assunti con contratto di lavoro dipendente pubblico, non possono chiudere la partita IVA fino a quando non sono esauriti i rapporti collegati alla precedente attività così la risposta a consulenza giuridica delle Entrate del 29 novembre 2019 n. 20 .

Il dipendente pubblico può conservare la partita IVA fintanto che non abbia svolo tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo precedentemente svolta. La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, infatti, con il momento in cui si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui realizza la riscossione dei crediti, salvo che anticipi la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso. A precisarlo è la risposta a consulenza giuridica delle Entrate del 29 novembre 2019 n. 20. Il quesito. Nel caso preso in analisi dall'amministrazione finanziaria, il quesito riguarda la possibilità per alcuni dipendenti neoassunti per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, di mantenere o meno aperta la Partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell'assunzione. Le indicazioni delle Entrate. La prassi dell'Agenzia e la giurisprudenza di Cassazione sono unanimi nel ritenere che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale circ. AE 16 febbraio 2007 n. 11/E . Il compenso di prestazione professionale è, infatti, imponibile ai fini IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione, restando salva, per il professionista, la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso, e poi chiudere la Partita IVA Cass. 21 aprile 2016 n. 8059 . In tale contesto, le Entrate, hanno evidenziato che nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della Partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta. Il parere rilasciato esula da valutazioni in ordine alla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego, non di competenza delle Entrate. Fonte mementopiu.it

Risposta_Entrate_20_del_29_novembre_2019