Accordi di separazioni, atti agevolati anche oltre i cinque anni

Non è ravvisabile alcun termine perentorio per l'esecuzione degli accordi di separazione, né dalla lettura del decreto di omologa né dalla norma agevolativa risposta delle Entrate del 25 novembre 2019 n. 493 .

Le agevolazioni riconosciute agli atti che danno esecuzione agli accordi di separazione conclusi dai coniugi, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa art. 19 l. n. 74/87 , possono essere fruite anche superato il quinquennio dalla data del decreto di omologa del Tribunale risp. AE 25 novembre 2019 n. 493 . La risposta. In sostanza, per l'Amministrazione finanziaria, non risulta ostativa alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che risultino trascorsi oltre cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale e la stipula dell'atto notarile per la realizzazione degli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata. Ciò in quanto non è ravvisabile alcun termine perentorio per l'esecuzione degli accordi di separazione, né dalla lettura del citato decreto di omologa né dalla norma agevolativa in esame. Ai fini dei benefici occorre, invece, che gli atti determinino nella sostanza i medesimi effetti giuridici previsti dagli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata. Fonte mementopiu.it

Risp._Entrate_25_novembre_2019_n._493