Tributi locali, nuovi chiarimenti dal MEF

Fornite indicazioni in merito ai rimborsi TARI e agli obblighi di trasmissione e pubblicazione degli atti relativi ai tributi locali circolari del 22 novembre 2019 n. 2/DF e 3/DF .

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito nuovi chiarimenti in ordine - alle somme che i comuni devono rimborsare ai contribuenti nei casi in cui era stata calcolata erroneamente la quota variabile delle pertinenze delle abitazioni in relazione alla TARI circomma DF 22 novembre 2019 numero 3/DF - agli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, sia l'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet del Dipartimento delle finanze che è stata estesa alla generalità dei tributi comunali e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi circomma DF 22 novembre 2019 numero 2/DF . Rimborso TARI. Le soluzioni per i Comuni, per far fronte al rimborso e alla conseguente modalità di copertura dei costi, individuate nella Circolare sono le seguenti - copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale. Sulla base di quanto affermato dalla Corte dei Conti Deliberazione 28 aprile 2015 numero 73 , tale soluzione appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti - esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe TARI dell’anno in cui è stato corrisposto il maggior importo. Tale scelta, di carattere discrezionale, comporta che il comune debba ponderare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con quello dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso comune. Non risultano, invece, percorribili le seguenti soluzioni - riporto in un esercizio successivo del maggior importo TARI corrisposto nell’anno precedente e oggetto di rimborso. In particolare, la fattispecie in trattazione non rientra tra quelle ricorrendo le quali può essere legittimamente riportata a nuovo nell’esercizio finanziario successivo la parte dei costi del servizio che risulta non coperta - ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell’anno precedente dalle varie utenze. Tale soluzione non appare praticabile in quanto la regolazione delle singole posizioni degli utenti avverrebbe senza l’adozione da parte dell’organo consiliare di un atto che legittima la pretesa tributaria, non consentendo peraltro al contribuente di verificare la correttezza del procedimento seguito dal comune. Il comune, una volta adottata la soluzione relativa alla modalità di copertura, deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi o alternativamente tramite compensazione delle relative somme in sede di liquidazione di quanto dovuto nell’esercizio successivo. Obblighi di trasmissione degli atti. I chiarimenti hanno ad oggetto le nuove disposizioni del Decreto Crescita riguardanti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali art. 15-bis d.l. numero 34/2019 conv. in l. numero 58/2019 . La principale novità delle nuove disposizioni risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali. Il seguente prospetto, pubblicato dal Dipartimento delle Finanze unitamente alla Circolare, riepiloga a titolo esemplificativo i termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali Tributo Fonte normativa Termine trasmissione deliberazioni al MEF - Portale del federalismo fiscale Pubblicazione deliberazioni sul sito internet www.finanze.it Efficacia deliberazioni ai fini dei versamenti Addizionale comunale all’IRPEF Art. 14 comma 8 D.Lgs. 23/2011 20 dicembre Pubblicità costitutiva l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato entro il 20 dicembre dello stesso anno. acconto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente rata a saldo sulla base degli atti pubblicati alla data del 20 dicembre. IMU e TASI art. 13 comma 13 bis DL 201/2011 art. 1 comma 688L. 147/2013 14 ottobre Pubblicità costitutiva l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno. prima rata sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente rata a saldo sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre. TARI, ICP, CIMP, TOSAP e ISCOP art. 13 comma 15 ter DL 201/2011 rate scadenti prima del 1° dicembre sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente rate scadenti a decorrere dal 1° dicembre sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre. Imposta soggiorno e contributo di sbarco art. 13 comma 15 quater DL 201/2011 / Pubblicità costitutiva l’atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione la pubblicazione deve essere effettuata dal MEF entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’inserimento dell’atto nel Portale del federalismo fiscale . Imposta provinciale RC auto art. 17 comma 2 D.Lgs. 68/2011 / Pubblicità costitutiva l’atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione la pubblicazione deve essere effettuata dal MEF entro 7 giorni lavorativi decorrenti dall’inserimento dell’atto nel Portale del federalismo fiscale . Tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto art. 13, comma 15DL 201/2011 / Pubblicità meramente informativa. Fonte mementopiu.it