Vendite giudiziarie al dettaglio: obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica dal 2020

I corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio dei beni mobili delle procedure esecutive e concorsuali, realizzati tramite vendite giudiziarie, dal 1° gennaio 2020 vanno memorizzati elettronicamente risp. Entrate del 15 novembre 2019 n. 489 .

I corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio dei beni mobili delle procedure esecutive e concorsuali, realizzati tramite vendite giudiziarie, dal 1° gennaio 2020 vanno memorizzati elettronicamente anche se ceduti con aggiudicazione in blocco risp. AE 15 novembre 2019 n. 489 . La risposta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il legislatore DM 10 maggio 2019 ha individuato specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi tra le attività esonerate non è contemplata l'attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né è rinvenibile alcun tipo di esonero in altre disposizioni fiscali. Conseguentemente, a tale attività si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 22 d.P.R. n. 633/72 secondo cui L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante . Da ciò deriva che fino al 31 dicembre 2019 vi è l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale dal 1° gennaio 2020 - termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro - vi è invece l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Fonte mementopiu.it

Risp.Entrate_15_novembre_2019_n._489