Fatture elettroniche scartate: fattispecie e sanzioni

Se il file di una singola fattura - o del lotto contenente più fatture - viene scartato dal Sistema di Interscambio, ciò equivale alla mancata emissione del documento stesso Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23 .

Nel dettaglio. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con il Principio di diritto n. 23, che la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. Si evidenzia inoltre che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento – comporta, in primis , l’applicazione delle sanzioni - fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro - da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI ha statuito che le sanzioni individuate nell'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 127/2015 - non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata - sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile. Fonte www.fiscopiu.it

Agenzia_Entrate_Principio_di_diritto_11_novembre_2019_n._23