Successioni, alienazione di immobili disposta per testamento

In presenza di beni immobili nell'attivo dell'eredità sorge l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, anche quando nel testamento è disposta l'alienazione degli immobili stessi risposta dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019 n. 471 .

In presenza di beni immobili nell'attivo dell'eredità sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e di autoliquidazione delle relative imposte ipotecaria e catastale, anche quando nel testamento è disposto l'obbligo di alienare gli immobili stessi. Il chiarimento è espresso nella risp. AE 7 novembre 2019 n. 471. Il caso. La signora Tizia ha disposto tramite testamento che il ricavato della vendita dei propri immobili venga diviso in tre parti uguali tra Caio, Mevio e Sempronio. Nello stesso testamento ha nominato gli esecutori testamentati, i quali dovranno agire congiuntamente e ha disposto che la vendita, se non effettuata da lei in vita, dovrà essere fatta dagli esecutori testamentari. Secondo la tesi proposta dagli eredi nell'interpello presentato alle Entrate, nel caso di specie la dichiarazione di successione della defunta non dovrebbe essere redatta, ricomprendendo, nel quadro B1 Immobili e diritti reali immobiliari”, le unità immobiliari destinate alla vendita il cui ricavato è destinato ad essere distribuito a soggetti determinati. Le indicazioni delle Entrate. Discostandosi dalla soluzione avanzata dagli eredi, le Entrate hanno precisato che sussiste in capo all'esecutore testamentario l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e, in quanto possessore dei beni dell'eredità, l'obbligo di versare l'imposta di successione. La fattispecie in esame configura, un legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i sui effetti in capo ai legatari solo successivamente all'alienazione degli immobili a carico dell'esecutore. Quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita e la relativa imposta di successione sarà riliquidata art. 28, comma 6, d.lgs. 346/90 . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_novembre_2019_n._471