Dichiarazione di successione e diritto di abitazione

Il diritto di abitazione non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario risposta dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2019 n. 463 .

Non è necessario indicare nella dichiarazione di successione il diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite del de cuius , ciò poiché si tratta di diritto personale di godimento attribuito a un soggetto che non è erede o legatario. risp. AE 4 novembre 2019 n. 463 . La risposta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune è volto a garantire la tutela del diritto all'abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa. Nel caso in esame il convivente non assumeva la qualifica di legatario dell'immobile in quanto mancava una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale. L’Agenzia ha concluso escludendo che il diritto di abitazione debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario. Fonte fiscopiu.it

Risp._Entrate_4_novembre_2019_n._463