Il curatore non deve versare il debito IVA per i corrispettivi incassati nel corso del fallimento

Il curatore non ha l'obbligo di versare il debito IVA relativo a corrispettivi incassati nel corso della procedura fallimentare, qualora relativi ad operazioni eseguite in fase antecedente Risposta Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2019 n. 455 .

Non c’è obbligo per il curatore di versare il debito IVA relativo a corrispettivi incassati nel corso della procedura fallimentare qualora relativi ad operazioni eseguite in fase antecedente Risposta Interpello Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2019 n. 455 . Nel dettaglio. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di operazioni ad esigibilità differita eseguite ante-fallimento, il credito IVA ad esse relativo, seppur divenuto fiscalmente esigibile con il pagamento del corrispettivo effettuato nel corso della procedura concorsuale, non può, secondo la disciplina fallimentare, considerarsi sorto in occasione o in funzione di procedure concorsuali , proprio perché il momento in cui l'operazione si considera effettuata consegna o spedizione dei beni o emissione della fattura, se antecedente è antecedente l'apertura del fallimento. Come chiarito dalla Cassazione Cass. 11 aprile 2011 n. 8222 Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell'esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducibili all'attività del fallito . Il curatore, pertanto, in applicazione dell’art. 111 l. fall., non ha l'obbligo di versare il debito IVA relativo a corrispettivi incassati nel corso della procedura se relativi ad operazioni eseguite ante-fallimento, fermo restando il diritto dell'Erario ad insinuarsi anche tardivamente per esigere il suddetto credito. Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_31ottobre_2019_n._455