



tasse e tributi | 29 Ottobre 2019
Detraibili le spese per “ricognizione” e tesi dei corsi universitari
di La Redazione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente ad uno studente che chiedeva di portare in detrazione le spese sostenute per il processo amministrativo di ricognizione e per la tesi (risposta dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2019, n. 434).



Le spese detraibili. Detraibili le spese sostenute dal contribuente per la “ricognizione” e i costi sostenuti per la tesi di laurea (risp. Ad interpello AE 28 ottobre 2019 n. 434).
L'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, una detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento delle spese medesime. Come precisato, da ultimo, nella circolare AE 31 maggio 2019 n. 13/E, la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS);
- nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
La detrazione spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni, per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).
In merito alla ricognizione (il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica), l’Agenzia ha affermato che l'Istante potesse portare in detrazione le spese per essa sostenute, oltre ad i costi sostenuti per la tesi, atteso che le tra le spese ammesse all'agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2019, n. 434






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