Avviso di accertamento emesso nei confronti di uno studio associato

La Cassazione esamina un contenzioso emerso a seguito della notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un solo socio dello studio associato necessaria l’integrazione del contraddittorio.

In materia tributaria ed in tema di società di persone e di studi associati, il ricorso proposto anche soltanto da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio Cass. 11 ottobre 2019 n. 25643 . La vicenda. La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dalle Entrate nei confronti di uno studio associato, a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati all’associazione ed ai singoli associati. La Cassazione ha rigettato il ricorso dello studio, osservando come in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche solo avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Conseguentemente, il ricorso proposto anche soltanto da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità. La Suprema Corte ha inoltre ricordato il principio già espresso in precedenza, secondo il quale in materia di accertamento dell’IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l’associazione e i suoi associati tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest’ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica Cass. 13 novembre 2018 n. 29128 . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 maggio – 11 ottobre 2019, n. 25643 Presidente Greco – Relatore Luciotti Rilevato che 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa emesso con riferimento al periodo d'imposta 2006 dall'amministrazione finanziaria nei confronti dello studio associato di consulenza tributaria ed amministrativa Mi. Er., Po. Lo. & amp Mi. El. cessata in data 31/12/2007 a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati all'associazione ed ai singoli associati, nonché degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Er. Mi. e Lo. Po., per i rediti di partecipazione nella predetta associazione, in proporzione delle rispettive quote, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dai contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014, così come interpretata da questa Corte nelle sentenze n. 23041 del 2015 e 16440 del 2016, fosse venuta meno, ai fini della presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973, la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replicano gli intimati. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che 1. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada cassata d'ufficio, per nullità dell'intero giudizio. 2. E' principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall'arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014 n. 11459 del 2009 n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012 n. 1047 del 2013 n. 25300 e 27337 del 2014 n. 2094 del 2015 n. 11727 e n. 13737 del 2016 , quello secondo cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio . 3. Seppur sia vero che l'accertamento a carico della società riguarda, oltre all'IRAP, anche l'IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi anche in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni in termini, Cass. n. 12236 del 2010 conf. n. 11240 del 2011 n. 21340 del 2015 n. 16731 del 2016 . 4. E non v'è da dubitare che detti principi debbano trovare applicazione anche per le imposte IRAP dovute dalle associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b , del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - attraverso il rinvio espresso all'art. 5, comma 3, lett. c , del cennato D.P.R. n. 917 del 1986 -, sono da ritenersi equiparate alle società semplici. 4.1. Al riguardo questa Corte ha espresso il principio secondo il quale In materia di accertamento dell'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l'associazione e i suoi associati tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018 . A tale ultimo riguardo, va ricordato che nei giudizi instaurati nei confronti del predetto soggetto, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società Cass. 02/12/2011, n. 25860 da tempo, invero, si è affermato che chi vuole convenire in giudizio una società di persone può notificare l'atto nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità vedi Cass. 09/05/1977, n. 1781, nonché Cass. n. 29128 del 2018 cit. . 5. Da quanto detto consegue che nel caso di specie, in cui l'associazione risulta cessata nel 2007, tutti i suoi associati dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi essendo del tutto irrilevante che uno degli associati non abbia impugnato l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti o, addirittura, come nel caso in esame, che l'atto impositivo nei confronti di uno di essi e precisamente El. MI. sia stato emesso da altro ufficio dell'Agenzia delle entrate. 6. Va pertanto dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio. P.Q.M. dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.