Il credito di riqualificazione energetica non può essere restituito alla società dai soci

I soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per la riqualificazione energetica non possono cedere alla società stessa il credito corrispondente alla detrazione.

I soci ai quali la società ha imputato la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere alla società stessa il credito corrispondente alla detrazione risp. interpello AE 15 ottobre 2019 n. 415 . L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di una società che sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica e che maturerà il diritto alle detrazioni i soci, a loro volta, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito corrispondente alla detrazione alla società istante da loro partecipata, poiché hanno una limitata capienza IRPEF. Le Entrate hanno specificato che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione , ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Dunque, i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere all'istante il credito corrispondente alla suddetta detrazione. Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma. Fonte fiscopiu.it

Risp._Entrate_15_ottobre_2019_n._415