Forfettari, per la causa ostativa rileva l’anno di applicazione del regime agevolato

La verifica della prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro va effettuata alla fine del periodo d'imposta, con conseguente fuoriuscita dal regime nel periodo successivo.

Ai fini della verifica della causa ostativa che impedisce l'applicazione del regime forfettario alle persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti art. 1, comma 57, lett. d bis , l. n. 190/2014 , assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta di applicazione del regime forfettario. Pertanto, in linea generale, i contribuenti possono applicare per il 2019 il regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine di detto anno e ove ne sia accertata l'esistenza decadranno dal regime nel 2020 circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E . A ribadire il meccanismo di funzionamento della causa ostativa, volta a evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, è la risposta ad interpello delle Entrate dell’8 ottobre 2019 n. 399. Il caso. L'istante, un perito industriale, nel 2019 ha emesso il 50% del totale annuo delle parcelle nei confronti di una società e, dal 1° luglio 2019, è stato assunto con un contratto di lavoro subordinato dalla stessa società. Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per il periodo d'imposta 2019, del c.d. regime forfettario, avendo conseguito, nel corso del 2018, meno di 65.000 euro di compensi e volendo chiudere entro fine anno la Partita IVA. Le indicazioni delle Entrate. Limitatamente ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2019, per l'Agenzia, il contribuente può applicare il regime forfettario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza. Nello specifico caso in esame, la decadenza verrà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell'attività di lavoro autonomo entro la fine dell'anno, con chiusura della relativa Partita IVA. Inoltre, qualora l'attività di lavoro autonomo che l'istante ha svolto nei confronti della società dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfettario in esame. Fonte fiscopiu.it

Risp._Entrate_8_ottobre_2019_n._399