E-fattura: erronea duplicazione sanabile con le note di variazione

Il rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018 potrà essere sanato entro un anno dall'operazione.

L'errore consistente nell'invio allo SdI di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica, si può sanare emettendo una nota di variazione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile art. 26 commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/72 . Lo chiarisce la risposta delle Entrate del 7 ottobre 2019 n. 395. Il caso. L'istante nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA. Lo SdI non è stato in grado di intercettare ed impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea. Alle Entrate sono richiesti chiarimenti sulle modalità procedurali da seguire per sanare l'errore verificatosi. Le indicazioni delle Entrate. In tale evenienza, per l'Agenzia, si può applicare la disciplina delle note di variazione. In particolare, l'errore del contribuente può ricondursi alle figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e, quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, l'istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, riportando nel campo causale la dizione storno totale della fattura per errato invio tramite SdI . Laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito. L'istante, inoltre, dovrà informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto. Fonte fiscopiu.it

Risp.Entrate_7_ottobre_2019_n._395