Data della fattura per prestazioni di servizi

L’Agenzia delle Entrate fornisce interessanti precisazioni sulla compilazione delle fatture differite e del diverso caso delle fatture emesse a fine mese per documentare più prestazioni rese nel mese, ma non ancora pagate risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389 .

Un contribuente che esegue lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, a lavorazione effettuata, lo riconsegna emettendo DdT con causale reso lavorato”. Alla fine di ciascun mese emette fattura elettronica ai sensi dell’art. 21 comma 4 lett. a d.P.R. n. 633/72, con l’indicazione che la fattura non verrà riscossa prima di 30 giorni dalla data di emissione. Poiché l’art. 21 comma 2 lett. g bis d.P.R. 633/72, integrato con effetto 1° luglio 2019 dall’art. 11 d.l. n. 119/2018 convertito dalla l. n. 136/2018, richiede che tutte le fatture necessariamente rechino la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”, il contribuente chiede se è corretto inserire nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese. La risposta. L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che il caso non corrisponde a quello della fatturazione differita di servizi art. 21 comma 4 lett. a d.P.R. n. 633/72 , perché non vi è evidenza che sia stata effettuata” ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 633/72 alcuna prestazione nel mese indicato, in particolare essendo espressamente previsto che il pagamento avvenga non prima di 30 gg dopo l’emissione della fattura. Non si è nemmeno nel caso di servizi resi a non residenti, caso in cui tornerebbe rilevante l’effettiva ultimazione del servizio. E’ invece il caso di una fattura emessa a fine mese per documentare più servizi resi nel mese ma non effettuati” ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 633/72 il cui momento impositivo ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata ai fini IVA , in mancanza del pagamento, coincide con l’emissione della fattura, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Ad esempio, in presenza di vari DdT emessi fino al giorno 28 settembre solo per documentare il ritorno della merce oggetto di lavorazione, se il 30 settembre si compila la fattura elettronica, indicando il 30 settembre nel campo data” della sezione dati generali” e la si trasmette allo SdI entro i dodici giorni successivi, l’imposta confluisce nella liquidazione di settembre 2019. Se la fattura viene emessa in una data diversa, rileva la data indicata nel documento. Ad esempio, se la fattura è compilata con data 1° ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese dodicesimo giorno successivo , l’imposta confluisce nella liquidazione di ottobre. In merito al diverso caso della fatturazione differita di più operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 633/72 nel corso del mese, l’AE precisa che è ammesso indicare convenzionalmente la data di fine mese ed inviare la fattura entro il 15 ottobre, per farla ricadere nella liquidazione IVA di settembre. Fonte fiscopiu.it

OK_TP_FISCO_19RispEntrate389_n