Prima casa: l'ulteriore immobile locato pregiudica l'agevolazione

Disconosciuti i benefici per chi possiede un altro immobile - situato nello stesso Comune - sebbene venga concesso in locazione.

Le agevolazioni prima casa non possono essere riconosciute in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune benché lo stesso sia concesso in locazione risposta dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2019, numero 378 . Il principio si discosta da quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, vale a dire la spettanza dell'agevolazione anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa ordinanza della Cass. 27 luglio 2018, numero 19989 . Per le Entrate, favorevoli all'applicazione dei benefici solo nel caso di assoluta inidoneità quale può essere, ad esempio, l'inagibilità dell’immobile già posseduto all’uso abitativo risposta dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2017, numero 107 , non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di inidoneità” collegato ad una indisponibilità giuridica” ad esempio, in virtù del contratto di locazione di carattere meramente temporaneo, e comunque, dipendente dalla volontà del soggetto. Una diversa interpretazione, sostengono le Entrate, non troverebbe riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare” lett. b , nota II-bis, art. 1 Tariffa Parte I del d.P.R. numero 131/86 . Anche nel caso di acquisto di una casa di abitazione la circostanza che tale immobile sia a sua volta locato a terzi non costituisce, per l'Amministrazione, una causa di forza maggiore” idonea a giustificarne il mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente entro 18 mesi dall'acquisto. Diversamente, come già sostenuto in passato, le Entrate hanno ribadito che le agevolazioni spettano all’acquirente che sia titolare del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato circ. AE del 12 agosto 2005, numero 38/E circ. AE del 29 maggio 2013, numero 18/E . Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_10_settembre_2019_n._378