



tasse e tributi | 03 Settembre 2019
Trattamento fiscale di trust e imposte di successione
di La Redazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi alle imposte sulle successioni e sulle imposte ipotecarie e catastali alle quali assoggettare l’atto di risoluzione consensuale di un trust.



L’atto che istituisce un trust è da intendersi come un atto unilaterale; non è quindi applicabile l’articolo del codice civile che regola lo scioglimento del contratto per mutuo consenso (risp. AE 30 agosto 2019 n. 355).
La risposta. Con la risposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulle imposte sulle successioni e sulle imposte ipotecarie e catastali alle quali assoggettare l’atto di risoluzione consensuale di un trust.
L’Agenzia ha osservato che, in virtù della configurazione dell’atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale, non è applicabile l’art. 1372 c.c., che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso. Analogamente, l’atto di dotazione attraverso cui il settlor conferisce i beni nel trust è anch’esso atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, il quale si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso.
Richiamando le circ. AE 6 agosto 2007 n. 48/E e circ. AE 22 gennaio 2008 n. 3/E che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia evidenzia che, da un punto di vista fiscale, troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel d.lgs. 346/90 e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del d.lgs. 347/90.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 30 agosto 2019, n. 355






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