Trattamento fiscale di trust e imposte di successione

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi alle imposte sulle successioni e sulle imposte ipotecarie e catastali alle quali assoggettare l’atto di risoluzione consensuale di un trust.

L’atto che istituisce un trust è da intendersi come un atto unilaterale non è quindi applicabile l’articolo del codice civile che regola lo scioglimento del contratto per mutuo consenso risp. AE 30 agosto 2019 n. 355 . La risposta. Con la risposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulle imposte sulle successioni e sulle imposte ipotecarie e catastali alle quali assoggettare l’atto di risoluzione consensuale di un trust. L’Agenzia ha osservato che, in virtù della configurazione dell’atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale, non è applicabile l’art. 1372 c.c., che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso. Analogamente, l’atto di dotazione attraverso cui il settlor conferisce i beni nel trust è anch’esso atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, il quale si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso. Richiamando le circ. AE 6 agosto 2007 n. 48/E e circ. AE 22 gennaio 2008 n. 3/E che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia evidenzia che, da un punto di vista fiscale, troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel d.lgs. 346/90 e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del d.lgs. 347/90. Fonte fiscopiu.it

Risp._AE_30_agosto_2019_n._355