E-fattura in nome e per conto del prestatore: precisazioni sulla firma digitale

Le Entrate hanno distinto le varie ipotesi possibili di emissione, specificando per ciascuna il soggetto tenuto alla firma digitale.

La fattura elettronica emessa dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/prestatore deve essere firmata digitalmente dal cessionario. Nel caso in cui il cessionario si avvalga di un intermediario per la trasmissione delle fatture è necessario il preventivo accordo con il prestatore che fornisce il servizio in tal caso, se l'intermediario si occupa, oltre che della trasmissione, anche di aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, sarà lui a dover apporre la firma digitale Risp. AE 28 agosto 2019 n. 348 . Il caso. L'istante è una società che vende automobili, garantendo il buon funzionamento e la futura assistenza dei veicoli venduti. In particolare, i clienti possono rivolgersi ad una concessionaria o ad un'officina autorizzata per chiedere servizi di manutenzione e/o riparazione del proprio autoveicolo in garanzia. In caso di anomalie o problemi nel periodo di applicazione della garanzia, l'istante si fa carico del corrispettivo dovuto per il servizio prestato dall'officina nello specifico, l'officina rilascia al cliente per l'intervento effettuato una ricevuta fiscale con l'indicazione Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia mentre l'istante, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'officina, emette fattura nei confronti di sé medesima, in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione art. 21, comma 1, DPR 633/72 . A tal fine, l'istante intende produrre dei file, in formato XML, e delegare ad un intermediario l'apposizione della firma digitale e la loro trasmissione al sistema di interscambio. Alle Entrate si chiede se tale procedura sia corretta oppure se l'obbligo di apporre la firma digitale sia dell'istante che emette fattura in nome e per conto del prestatore. Le indicazioni delle Entrate. Per l'Agenzia, se l’istante si avvale di un intermediario è necessario il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 . Quanto alla firma digitale, occorre distinguere le seguenti ipotesi - se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall’istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente. In tal caso, l’annotazione in fattura ex art. 21, comma 2, lett. n DPR 633/72 deve riferirsi all'istante - se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale. L’annotazione in fattura ex art. 21, comma 2, lett. n DPR 633/72 deve riferirsi all’intermediario. Fonte fiscopiù.it

Risp._AE_28_agosto_2019_n._348