Cartelle di pagamento escluse dalla definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate ricorda che sono esclusi dalla definizione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.

Le controversie che concernono le cartelle di pagamento non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata risp. AE 2 agosto 2019 n. 329 . La risposta. L’Agenzia ha risposto all’interpello di un cessionario di un’azienda che aveva ricevuto quattro cartelle di pagamento in qualità di responsabile in solido degli eventuali debiti del cedente. Secondo l’istante, le cartelle da lui ricevute ed impugnate sono atti impositivi per i quali egli può chiedere l’accesso alla definizione agevolata. Per l’Agenzia delle Entrate, però, la tesi dell’istante è errata per atti impositivi si intendono avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata sono esclusi dalla definizione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione e, più in particolare, che non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. Ha osservato l’Agenzia che, nel caso sottoposto tramite interpello, le controversie sembrano non rientrare nell’ambito di applicazione della definizione agevolata poiché concernenti cartelle di pagamento ciò si ritiene sulla base di quanto fatto presente con l’interpello dall’istante, senza poter entrare in questa sede nel merito della materia del contendere. Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_02_agosto_2019_n._329