Regime forfettario: accordo transattivo e note di variazione

È possibile emettere la nota di credito senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente.

La nota di variazione in diminuzione emessa dal contribuente in regime forfettario a seguito di un accordo transattivo che ha ridotto il compenso spettante, può essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente risp. AE 11 luglio 2019 n. 227 . La fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, al ricorrere dei quali il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione art. 26 comma 2 d.P.R. 633/1972 a condizione che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria art. 26 comma 3 d.P.R. 633/1972 . La disciplina trova applicazione anche nella particolare ipotesi in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario e, dunque, senza versare l'IVA art. 1, comma 59. l. n. 190/2014 . A questo fine, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario tale regime troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_11_luglio_2019_n._227