Se la prima casa è danneggiata dal sisma, l’acquisto della seconda può godere del bonus

Secondo la consolidata giurisprudenza, non ostacola l’applicazione delle agevolazioni c.d. prima casa la circostanza che l’acquirente sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune, che per qualsiasi ragione sia inidoneo ad essere destinato a sua abitazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18091/19, depositata l’8 luglio. La vicenda. La CTR Abruzzo, decidendo in merito ad una controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per recupero delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa, accoglieva l’appello dell’Ufficio rilevando che la contribuente al momento della stipula dell’atto pubblico era già proprietaria di altro immobile nello stesso Comune, ritenendo irrilevante l’invocata inagibilità dello stesso a causa del sisma che aveva colpito la zona. La contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di legittimità. Idoneità dell’abitazione. Il d.P.R. n. 131/1986 richiede quale presupposto dell’agevolazione c.d. prima casa la non titolarità impossidenza da parte dell’acquirente dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel medesimo Comune, né dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale. La giurisprudenza ha poi chiarito che non ostacola l’applicazione delle agevolazioni la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune, che per qualsiasi ragione” sia inidoneo per le ridotte dimensioni ad essere destinato a sua abitazione Cass. Civ. n. 11564/06 . In tal senso, la nozione di casa di abitazione” viene intesa dalla giurisprudenza nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Oltre alle dimensioni ridotte, l’inidoneità dell’alloggio già posseduto deve dunque essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare Cass. nn. 27376/17 2278/16 26653/14 . In conclusione, non avendo la sentenza impugnata correttamente applicato tali principi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia con rinvio alla CTR.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 28 marzo – 8 luglio 2019, numero 18091 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Ritenuto che Anumero Ma. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Abruzzo, numero 985/6/2017, dep. 20.11.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2011 per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l'acquisto prima casa. La CTR, respinte le eccezioni pregiudiziali, ha accolto l'appello dell'Ufficio, rilevato che la contribuente al momento della stipula dell'atto pubblico anno 2011 era già proprietaria fin dal 2006 di altro immobile nello stesso comune - danneggiato dal sisma che ha colpito la zona nel 2002 - ritenendo irrilevante la invocata inagibilità del detto immobile determinata dalla inerzia nell'inizio dei lavori di ristrutturazione, iniziati un mese dopo l'acquisto del secondo dell'immobile . L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis lett. b della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, ex art. 360 numero 3 c.p.c. 2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 numero 5 c.p.c., consistente nella circostanza che il ritardo nei lavori di ristrutturazione dell'immobile danneggiato erano dipesi dal suo inserimento del progetto edilizio unitario costituitosi nel Molise a seguito del sisma del 2002. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono. 3. Giova premettere che il D.P.R. numero 131/1986 indica quale presupposto dell'agevolazione prima casa la non titolarità la cosiddetta impossidenza , da parte dell'acquirente a dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare Nota li-bis, comma 1, lett. b , all'articolo 1, TP1 b dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale Nota li-bis, comma 1, lett. c , all'articolo 1, TP1 . L'elemento impediente del citato decreto è la mera prepossidenza di un' altra casa di abitazione nel Comune lett. b , nello Stato lett. c . Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire, che ' non si può ritenere d'ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune che, per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione Cass. civ. Sez. 5, sentenza 17 maggio 2006, numero 11564 .' Da ciò consegue che il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile Cass. numero 24657 del 2018 . Con riferimento al requisito della idoneità dell'alloggio, ancorché non più previsto dalla legge fiscale, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, è stato disposto, che ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa , l'art. I, nota II bis, della tariffa allegata al D.P.R. numero 131 del 1986, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 131, L. numero 549 del 1995, la nozione di casa di abitazione deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato Cass. numero 19989 del 2018 . Si è quindi affermato che non è di ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune che, per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, numero 11564 e che - ai sensi della lett. b della Nota II all. alla Tariffa I del D.P.R. numero 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c della Nota II cit., e alla luce dei principi affermati con l'ordinanza numero 203 del 2011 della Corte Costituzionale - l'inidoneità dell'alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare Cass. 2017 numero 27376 Cass. 2016 numero 2278 Cass. numero 26653 del 2014 Cass. numero 21289 del 2014 Cass. numero 23064 del 2012 Cass. numero 12866 del 2012 . A tali principi non risulta conforme la decisione impugnata laddove ha rigettato l'appello sul rilievo di un comportamento elusivo del contribuente. 4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione.