Contenzioso tributario, l’Agenzia ricapitola con una specifica guida

Pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate relativa al contenzioso tributario, con la quale il Fisco illustra le principali novità in materia.

Con la guida dal titolo Contenzioso tributario , pubblicata il 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità inerenti il ricorso tributario e il processo tributario telematico. Ricorso. Tra le novità introdotte negli ultimi anni alla normativa sul contenzioso, l’Agenzia segnala che, dal 1 gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti. Per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018, l’ambito di applicazione del reclamo è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Tra le altre rilevanti novità - ’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione nonché alle controversie in materia catastale - l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado - la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione - le modifiche al regime delle spese di lite è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente - l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica - l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza - l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente - l’introduzione del cosiddetto ricorso per saltum , cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione. Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito quello dinanzi alla CTP e quello dinanzi alla CTR. Avverso le sentenze della CTR è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Avvio del processo. Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente CTP, da notificare all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto. Il ricorso, per le domande di rimborso alle quali l’Agenzia non ha dato risposta, può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso principale o incidentale è dovuto il contributo unificato che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo . L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l’obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro. Discussione del ricorso e sentenza. Generalmente, la controversia è trattata in camera di consiglio , in assenza delle parti. È possibile richiedere che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, con opportuna istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito. All’eventuale notifica della sentenza, invece, provvedono le parti sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre . La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l’originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione. Processo telematico. Dal 1 luglio 2019 le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013. L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche di notifica e deposito non sussiste per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, i quali hanno comunque la facoltà di utilizzare le modalità telematiche. Fonte fiscopiu.it

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