Versamenti, la proroga vale anche per forfettari e regime di vantaggio

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la platea dei soggetti che beneficiano dello slittamento al 30 settembre dei versamenti annuali.

La proroga al 30 settembre dei versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre prevista dal decreto crescita articolo 12- quinquies d.l. n. 34/2019 a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, si applica anche ai soggetti che hanno aderito al regime forfettario, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari ris. AE 28 giugno 2019 n. 64 . Pertanto, lo slittamento dei termini in questione interessa i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente - esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 - applicano il regime forfettario agevolato - applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari - dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_28_giugno_2019_n._64