Compenso CTU, e-fatture al Tribunale ma senza ritenuta

Le Entrate hanno chiarito la corretta modalità di emissione della fattura elettronica a seguito della liquidazione del Giudice del compenso spettate per le operazioni peritali.

I compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio per le operazioni peritali svolte, cui è obbligata una parte in causa priva di partita IVA, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto IRPEF Risp. AE 27 giugno 2019 n. 211 . Ricevuto il pagamento dalla parte, il consulente dovrà emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, avendo cura di evidenziare espressamente che il pagamento è stato effettuato da terzi e non dall'Amministrazione della Giustizia, e, ai fini della ritenuta - se la parte è ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, il consulente dovrà darne evidenza nella fattura trattandosi di compensi costituenti reddito di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, la ritenuta dovrà essere versata all’Erario non dall’Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico - se la parte non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente. Fonte www.fiscopiu.i t

Risp._AE_27_giugno_2019_n._211