Le Entrate chiariscono su soggetto passivo d'imposta e residenza

Sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 203, ha fornito un chiarimento sui criteri per cui i soggetti siano da considerarsi fiscalmente residenti in Italia. Residenza fiscale. Premettendo che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, l’Agenzia ha evidenziato che per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. In Italia sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. A ciò va aggiunto che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Queste condizioni sono tra loro alternative è sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese. Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_25_giugno_2019_n._203