Forfettari, regime negato per chi attende somme oltre la soglia da sentenza esecutiva

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna e i rapporti con la soglia di adesione al forfait.

Non può accedere al regime forfettario chi, al momento della dichiarazione di inizio attività, è già a conoscenza del dispositivo esecutivo della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime stesso pari a 65 mila euro risposta dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019, n. 195 . Il caso. Nella fattispecie presa in analisi dall'Amministrazione finanziaria, un promotore apre una nuova Partita IVA e aderisce al regime forfettario a inizio 2019. A fine 2018 è già stato pronunciato il dispositivo della sentenza che condanna un suo committente al pagamento delle provvigioni arretrate risalenti al 2014, per un importo superiore aa 65 mila euro. Nel 2019 il promotore invia al committente una fattura in cui gli addebita, in via di rivalsa, l’IVA corrispondente ai predetti corrispettivi, pur avendo indicato in fattura, quale regime fiscale applicabile, il regime forfettario. Le indicazioni delle Entrate. Ai fini dell'adesione al regime forfettario è richiesto che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime. Nel caso di specie, tale presunzione non si ritiene possa essere manifestata dal promotore al momento della dichiarazione di inizio attività avendo quest’ultimo notizia già da dicembre 2018 del dispositivo esecutivo della sentenza. I compensi percepiti a seguito della sentenza sono, pertanto, soggetti ad IVA è quindi corretto l’addebito dell’imposta in fattura. Il committente dovrà operare la ritenuta e le somme concorreranno in via ordinaria alla determinazione delle basi imponibili, di entrambi i soggetti. Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_17_giugno_2019_n._195