L’associazione tra professionisti è di per sé presupposto dell’IRAP

Nessun rimborso IRAP per lo studio associato perché un'associazione professionale di per sé integra il presupposto dell'autonoma organizzazione.

Tale assunto è stato statuito dalla la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15203/19 del 4 giugno. La vicenda. Uno studio associato di commercialista ha impugnato il diniego del fisco al rimborso IRAP. Il giudice del gravame, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, ha escluso il diritto di restituzione dell'imposta nel presupposto che l'associazione dei professionisti è di per sé un requisito di autonoma organizzazione. Lo studio associato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata applicazione dei principi stabiliti in sede di rinvio. La pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno fornito alcune precisazioni sul concetto di autonoma organizzazione per gli studi associati. Essi hanno affermato che nell'associazione professionale sussistono effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva e l'ente costituisce ex lege presupposto dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione Sezioni Unite, sentenza n. 7371/16 . Conclusioni. Nel dettare la disciplina del presupposto impositivo IRAP – l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 dispone che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta . La norma deroga, di fatto, alla disposizione di cui al primo periodo dello stesso comma, ove si subordina l’assoggettamento ad IRAP all’esercizio di una attività autonomamente organizzata. Per conseguenza, l’eventuale assenza del requisito dell’autonoma organizzazione assume rilevanza unicamente nei casi in cui l’attività sia esercitata in forma individuale e non anche in forma associata, posto che, in tale ultimo caso, il successivo periodo considera tale requisito esistente in ogni caso”. L’art. 3 prevede, inoltre, che soggetti passivi d’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’arti. 2. Pertanto sono soggetti all’imposta a le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a e b , del testo unico delle imposte sui redditi [] b le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico c le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo testo unico . Nella sentenza n. 7371/16 , le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege , in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione . Nell’associazione tra professionisti sussistono elementi di accrescimento della capacità produttiva pertanto, non può essere esclusa da IRAP. L’ente costituisce ex lege presupposto dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Lo studio associato costituisce di per sé il presupposto impositivo per l’applicazione dell’IRAP. Si tratta, infatti, di un’autonoma organizzazione che produce effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva . Il singolo associato, invece, se dimostra che il proprio reddito prodotto non beneficia dei vantaggi dell’associazione non è autonomamente assoggettato all’imposta. Proprio in ragione della sua collettività, l'associazione consente vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta ad esempio le sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi di studio l'utilizzazione di una segreteria odi locali di lavoro comuni la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale . Tali principi non trovano automatica applicazione per il singolo associato dello studio. Egli infatti, nonostante sia inserito nell'associazione, se dimostra che i propri redditi non beneficiano dell'organizzazione dello studio associato, ma derivano dalla propria autonoma gestione, può sottrarsi al pagamento dell'Irap. In tema di IRAP, il professionista nella specie, commercialista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale Cass. Civ., n. 766/19 . In materia di accertamento dell’IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l’associazione e i suoi associati tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest’ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica. Nelle controversie aventi ad oggetto l'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione ed i propri associati peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell'associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica Cass.Civ. n. 29128/18 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 30 aprile – 4 giugno 2019, n. 15203 Presidente Cirillo – Relatore Fraulini Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale per le Marche in Ancona, pronunciando in sede di giudizio di rinvio dalla cassazione della precedente sentenza di secondo grado a opera dell'ordinanza di questa Corte n. 5630 del 2011, ha respinto l'originaria domanda di rimborso dell'imposta Irap versata dallo Studio Commerciale Associato Ta. relativamente agli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. 2. Ha rilevato il giudice di appello che, in applicazione del principio di diritto pronunciato in sede di rinvio da questa Corte, l'esistenza dell'associazione professionale nella specie doveva qualificarsi come presupposto di autonoma organizzazione, in quanto oggettivamente idoneo a determinare un maggiore potenzialità produttiva dell'associazione medesima. 3. Per la cassazione della citata sentenza lo Studio Commerciale Associato Ta. ricorre con tre motivi resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Il ricorso lamenta a Primo motivo Violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. art. 360, comma I, n. 3 del c.p.c. per avere la sentenza erroneamente interpretato il principio di diritto affermato da questa Corte nel caso di specie, limitandosi ad affermare la sussistenza dell'associazione professionale ma omettendo l'accertamento degli altri indicatori di autonoma organizzazione, che pure era stata sollecitata a fare in base al tenore della sentenza di legittimità b Secondo motivo Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 143, lett. a e 144, lett. b della legge n. 662/1996 e degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 art. 360, comma I, n. 3 del c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto sufficiente la sussistenza di un'associazione tra professionisti per radicare l'autonoma organizzazione che costituisce il presupposto impositivo. c Terzo motivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti la mancata analisi degli elementi probatori addotti dal ricorrente Studio ex art. 360, n. 5 c.p.c. . 2. L'Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto. 3. Il ricorso va respinto. 4. I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. L'oggetto del giudizio di rinvio è determinato dal tenore della sentenza di legittimità che lo dispone, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile neppure sulla base dell'orientamento di legittimità formatosi successivamente alla cassazione del provvedimento Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27343 del 29/10/2018 Sez. 3, Sentenza n. 8225 del 04/04/2013 Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 06/03/2012 Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005 . 5. Nel caso di specie l'ordinanza di rinvio di questa Corte n. 5630/2011 , così ha motivato a. Considerato i. che lo studio commerciale associato indicato in epigrafe, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001 propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi ii. che l'adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello dell'Agenzia, dalla commissione regionale iii. che il giudice di appello rilevò, in particolare, che non risultavano provati elementi tali da far prefigurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione b rilevato - che l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione - che l'associazione contribuente non si è costituita c osservato - che il ricorso è fondato - che, nella sua motivazione il giudice a quo ha, infatti, del tutto trascurato che il fatto stesso dell'associazione, per gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva, ben può costituire presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad irap cfr. anche Cass. 24058/09, 17186/08, 13570/07 e, comunque, non ha idoneamente motivato l'assunta carenza, in concreto, di detto requisito d ritenuto - che il ricorso dell'Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c - che la sentenza impugnata va, dunque, cassata 6. In tale contesto, e alla luce dei cennati principi illustrativi del carattere chiuso del relativo giudizio, il giudice di rinvio doveva limitare il proprio accertamento alla verifica in concreto dell'esistenza di un'associazione professionale, avendo questa Corte affermato nel provvedimento di rinvio che essa costituiva autonomo requisito impositivo dell'Irap, dovendo considerarsi la considerazione circa l'insufficiente motivazione sul requisito impositivo come un mero obiter dictum, rinvenendosi nella prima affermazione l'effettiva ratio decidendi. 7. Tale accertamento la Ctr ha compiuto e così facendo ha concluso coerentemente per il rigetto delle istanze di rimborso, correttamente applicando il principio di diritto, non potendo trovare applicazione l'orientamento più recente di questa Corte Sez. 5, Ordinanza n. 766 del 15/01/2019 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24088 del 24/11/2016 che non solo è precluso come detto dalla natura del giudizio di rinvio, ma che riguarda la diversa possibilità di esonero dall'imposizione del singolo professionista associato e non - come nella specie - dello studio associato in sé considerato, in relazione al quale va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite Sentenza n. 7371 del 14/04/2016 , a mente del quale l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. 8. Né può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata nella memoria, di giudicato esterno sugli altri anni di imposta, posto che - in disparte le carenze formali della documentazione versata a sostegno - il giudicato in questione non rileva ogniqualvolta, come nella specie, l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011 id., Sentenza n. 22941 del 09/10/2013, specificamente riferita all'Irap . 9. La soccombenza regola le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna lo Studio Commerciale Associato Ta. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.