Legittimo l’accertamento induttivo che tenga conto solo dei versamenti bancari

Legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un professionista che non abbia presentato la dichiarazione, emesso sulla base dei soli versamenti in banca senza considerare i prelevamenti che possono corrispondere a presunti costi connessi sia all’attività che alla vita familiare.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 14950 del 31 maggio 2019, ha respinto sul punto il ricorso di un avvocato. Accertamento induttivo e rispetto della capacità contributiva. In ipotesi di accertamento induttivo, ai fini delle imposte sui redditi l'ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, dato che, diversamente, si assoggetterebbe a imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost Né a ciò è di ostacolo l'art. 109 del TUIR d.P.R. n. 917/1986 , in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico. Secondo la Cassazione, infatti tale norma non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentuale dei costi cfr. Cass. 3567/2017, 1166/2012 ecc. . In adesione ai principi costituzionali, come rappresentati dalla sentenza n. 225/2005 della Corte Costituzionale secondo cui, per rendere equa ex art. 53 Cost. la pretesa fiscale anche nella ricostruzione induttiva, occorre sempre tener conto della incidenza percentuale dei costi , l’Ufficio ha il dovere di riconoscere una percentuale di costi rispetto al totale dei movimenti finanziari rilevanti. La stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di considerare i costi occulti al paragrafo 5.5 della circolare n. 32/E del 2006 dove si legge che in caso di ricostruzione del reddito d'impresa sulla base del predetto metodo n.b. si tratta del metodo induttivo puro” , l’ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di documentazione certa, di un'incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini bancarie. Caso concreto. La vicenda riguardava due avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005 emessi nei confronti di un professionista che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni. Di qui la ricostruzione induttiva del reddito che veniva impugnata dal contribuente in quanto 1 il reddito era stato determinato sulla sola base dei versamenti bancari senza considerare i costi, ovvero i prelievi 2 non erano stati considerati i crediti fiscali esposti nella dichiarazione relativa al 2003 né le note di credito o le ritenute d’acconto subìte. La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso ordinando all’Ufficio di tenere conto dei costi connessi all’esercizio dell’attività, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta maturati. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava in toto la legittimità degli avvisi di accertamento ritenendo che 1 il credito Iva esposto nella dichiarazione 2003 poteva essere recuperato solo con la procedura del rimborso anomalo di cui all’art. 21 del d.lgs. 546/1992 2 nella ricostruzione del reddito l’Ufficio, in via del tutto legittima, aveva ignorato i prelevamenti in quanto destinati anche all’attività familiare non poteva inoltre tenersi conto delle ritenute d’acconto e delle note di credito in quanto non adeguatamente provate. Con il successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava innanzitutto violazione di legge e omessa motivazione in quanto la CTR aveva escluso la compensabilità dell’obbligazione tributaria risultante dall’accertamento 1 col credito IVA, IRPEF ed IRAP esposti nella dichiarazione relativa al 2003 ritenendo erroneamente che gli stessi dovessero costituire oggetto di un’apposita istanza di rimborso nonché con le ritenute d’acconto. Il motivo è stato considerato fondato solo limitatamente ai crediti IRPEF ed IRAP in quanto ancora passibili di rimborso nei termini di 48 mesi dalla data del versamento, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Quanto al credito IVA, pur essendo detraibile nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione e l’emendabilità della stessa in sede contenziosa Cass. SS.UU. n. 13378/2016 , lo stesso non avrebbe potuto essere utilizzato in virtù del mancato rispetto della cornice biennale di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’esercizio del diritto alla detrazione. Del resto la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione Cass. SS.UU. n. 17757/2016 pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato anche in mancanza di aspetti formali, purché sia rispettatala cornice biennale prevista dall'art. 19 d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione cfr. Cass. 5401/2017 e 14767/2015 . La censura sul mancato computo delle ritenute è stata rigettata per difetto di autosufficienza in quanto il contribuente avrebbe dovuto indicare la fase processuale ed il fascicolo in cui si trovano i documenti probatori evidenziandone il contenuto in modo da permettere al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo cfr. Cass. 743/2017 e 26174/2014 . Con altro motivo denunciava omessa motivazione su un punto decisivo in quanto la CTR nulla aveva argomentato in ordine al riconoscimento, anche forfettario dei costi, invocato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio. Il motivo è stato considerato infondato i Giudici ricordano innanzitutto che in ipotesi di accertamento induttivo, ai fini delle imposte sui redditi l'ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, dato che, diversamente, si assoggetterebbe a imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost Né a ciò è di ostacolo l'articolo 109 del TUIR d.P.R. n. 917/ 1986 , in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico. Secondo la Cassazione, infatti tale norma non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentuale dei costi cfr. Cass. 28740/2017, 3567/2017, 1166/2012 ecc. . Nel caso di specie, però, la CTR aveva congruamente motivato il perché abbia tenuto conto dei soli versamenti i prelevamenti, infatti erano potenzialmente riferibili anche ad esigenze familiari.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 17 dicembre 2018 – 31 maggio 2019, n. 14950 Presidente Virgilio – Relatore Putaturo Donati Viscido di Nocera Rilevato che con sentenza n. 208/04/2012, depositata il 16 aprile 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.A. e rigettava quello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 532/15/10 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. omissis e n. omissis , con i quali l'Ufficio aveva contestato, nei confronti del medesimo, un maggiore reddito imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva, add. com. e add. reg., oltre sanzioni, per gli anni 2004 e 2005 il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che 1 in mancanza di presentazione da parte di M.A., esercente attività professionale di avvocato, delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004 e 2005, a seguito di verifica fiscale, anche a mezzo indagini bancarie, l'Ufficio di Salerno aveva notificato a quest'ultimo due avvisi di accertamento n. omissis e n. omissis con i quali, sulla base di una ricostruzione induttiva del maggiore reddito imponibile, aveva recuperato Euro 90.371,00 per l'anno 2004, e, Euro 108.788,00 per l'anno 2005, a titolo di Irpeg, Irap e Iva, add. com e add. reg., oltre interessi e sanzioni 2 avverso i suddetti avvisi di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Salerno eccependo l'illegittima determinazione del maggior reddito, sulla base dei soli versamenti bancari, senza tenere conto dei crediti fiscali esposti nella dichiarazione per l'anno 2003, delle note di credito, delle ritenute d'acconto e dei costi di esercizio 3 aveva controdedotto l'Ufficio evidenziando a la mancata giustificazione da parte del contribuente dei versamenti nell'anno 2004, per Euro 74.994,00, e, nell'anno 2005, per Euro 90.314,16 b la determinazione del maggior reddito sulla base dei soli versamenti, senza considerare i prelievi che si presumevano effettuati a titolo di spese varie c la mancata prova del versamento delle ritenute d'acconto d la decadenza del vantato credito Irpef 4 la CTP di Salerno, con la sentenza n. 532/15/2010, aveva accolto parzialmente il ricorso, con obbligo dell'Ufficio di ricalcolo dei ricavi con detrazione dei costi connessi allo svolgimento dell'attività, delle note di accredito e delle ritenute d'acconto, se documentate, nonché del credito Irpef esposto nella dichiarazione per l'anno 2003 5 avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l'Ufficio chiedendo accertarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riforma della decisione di prime cure 6 aveva controdedotto spiegando appello incidentale il contribuente deducendo la nullità dell'appello per mancanza dei requisiti essenziali e l'errata ricostruzione processuale operata dall'Ufficio, insistendo nell'accoglimento di tutte le eccezioni non accolte in primo grado la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che 1 l'appello dell'Ufficio, oltre che legittimo, era fondato e meritava di essere accolto 2 il credito Iva esposto nella dichiarazione per l'anno 2003 poteva essere recuperato solo a seguito di una procedura di rimborso c.d. anomalo previa istanza da presentare nel termine prescrizionale di legge 3 anche i crediti Irpef e Irap portati dall'Unico 2003 , in mancanza delle dichiarazioni relative agli anni 2004 e 2005, dovevano essere richiesti a rimborso mediante apposita istanza da presentare nel termine prescrizionale di legge 4 gli accertamenti in questione si fondavano sulle risultanze delle indagini finanziarie condotte dall'Ufficio in contraddittorio con il contribuente 5 nella determinazione del maggiore reddito imponibile, l'Ufficio, come si evinceva dal p.v.c., non aveva tenuto conto dei prelevamenti in quanto effettuati presumibilmente per coprire costi sia dell'attività che della vita familiare 6 nel reddito presunto non potevano essere ricondotte le ritenute d'acconto e le note di credito emesse in quanto non sufficientemente provate e contestualizzate in relazione al complesso documentale in atti avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che con il primo motivo, il ricorrente denuncia 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'omessa motivazione circa un punto decisivo e controverso del giudizio per avere la CTR omesso di argomentare in ordine all'eccezione preliminare sollevata nelle controdeduzioni in sede di gravame di nullità dell'atto di appello dell'Ufficio per mancanza dei requisiti essenziali 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c., per avere la CTR deciso nel merito della controversia, anche se in mancanza di specifiche conclusioni da parte dell'appellante, essendosi quest'ultimo limitato a chiedere una sorta di giudizio di valore sugli accertamenti eseguiti mentre il primo sub motivo, involgente la denuncia del vizio di motivazione è inammissibile potendo lo stesso concernere esclusivamente la motivazione del giudizio di fatto Cass. n. 31609 del 2018 n. 19567 del 2017 , il secondo sub motivo è infondato l'art. 163 c.p.c., comma 3, richiede tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, al n. 4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni . L'art. 164, comma 4 sanziona con la nullità la citazione se manca l'esposizione dei fatti . Si tratta di un'invalidità rilevabile d'ufficio che può essere sanata con effetto ex nunc , mediante l'ordine d'integrazione dell'atto, nel caso in cui il convenuto sia costituito, o con la rinnovazione della notificazione dell'atto in modo completo, nella diversa ipotesi in cui il convenuto non sia costituito. Restano ferme, tuttavia, nonostante il puntuale adempimento all'ordine del giudice, le decadenze già maturate, contrariamente a ciò che si verifica per i vizi della vocatio in jus, relativi ai requisiti di cui ai nn. 1, 2, 7, in ordine ai quali l'adempimento all'ordine del giudice determina la sanatoria dell'invalidità con effetto ex tunc. Il sistema dualistico della nullità e rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fondato sugli artt. 163 e 164 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 359 c.p.c., anche nei giudizi d'appello in quanto del tutto compatibile con la struttura e la funzione di tale procedimento. Cass. n. 17951 del 2008 . Ne consegue che, con riferimento al requisito relativo alla esposizione dei fatti la previsione contenuta nell'art. 164, n. 4 deve essere coordinata con l'art. 342 c.p.c. che impone, anche nella versione ratione temporis applicabile vigente anteriormente all'introduzione della novella costituita dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012 l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti e della specificità dei motivi. Esclusivamente con riferimento all'effettivo difetto di specificità dei motivi, può, tuttavia, scattare l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, senza che possa svolgersi la funzione sanante dell'art. 164 c.p.c. Perché si verifichi tale conseguenza è necessario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'atto di appello, non consenta la valutazione neanche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda Cass. 21746 del 2006 e/o che non siano indicate le parti della sentenza impugnata con la conseguenza che l'incertezza riguardi l'intero contenuto dell'atto Cass. 15071 del 2012 ovvero che l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi Cass. 21816 del 2006 . Può invece essere astrattamente applicabile, grazie al rinvio ex art. 359 c.p.c., la sanatoria ex art. 164 c.p.c., penultimo comma, alla carenza che riguardi l'esposizione sommaria dei fatti, che non incida in modo radicalmente invalidante sulla specificità dei motivi, ancorché le prospettive di applicazione pratica di tale ipotesi siano modeste. In entrambi le evenienze risulta, tuttavia, necessario, alla luce degli orientamenti citati, il concreto esame dell'atto di appello non trattandosi, come per le nullità sanabili della vocatio in jus, di vizi derivanti da carenze relative ai requisiti formali dell'atto ancorché incidenti sul concreto esercizio del diritto di difesa ma sui requisiti strumentali e funzionali di esso Cass. 11977 del 2013 nella specie, la CTR, si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto, in ordine alla eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti essenziali che l'atto di appello era legittimo ciò dopo avere riportato, nella parte in fatto della sentenza impugnata, le ragioni di fatto e di diritto su cui l'atto di appello si fondava con il secondo motivo, il ricorrente denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, n. 4 e segg., del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 e segg., e, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione circa un punto decisivo e controverso del giudizio, per avere la CTR, nel confermare la legittimità degli avvisi di accertamento, escluso la compensabilità parziale dell'obbligazione tributaria con a il credito Iva, pari a 3.611,00, nonché il credito Irpef e Irap, pari a Euro 8.894,00 esposti nella dichiarazione per l'anno 2003, ritenendo erroneamente che gli stessi dovessero costituire oggetto di una apposita istanza di rimborso, benché si trattasse di crediti la cui esistenza era incontestata dall'Ufficio b con i versamenti Iva pari a Euro 2.028,00 effettuati nel 2004 c con le ritenute d'acconto versate negli anni di imposta in questione, per asserito difetto di prova, ancorché dalla documentazione prodotta in atti sin dal primo grado di giudizio, risultavano effettuate e, perfino, non contestate dall'Ufficio nelle sue difese nonché per non avere la CTR, nel confermare la legittimità degli atti impositivi, computato, quanto alla determinazione del maggior reddito accertato, le note di credito pari a Euro 27.452,98, emesse, negli anni di imposta in questione, con espresso riferimento a pregresse fatture del 2003, in quanto ritenute erroneamente non provate, ancorché fossero state regolarmente documentate e registrate nelle scritture contabili il motivo, che involge plurimi profili, è fondato nei limiti di seguito indicati quanto alla denunciata mancata compensabilità dell'obbligazione tributaria con i vantati crediti fiscali, questa Corte, con la sentenza n. 13378 pronunciata a Sezioni Unite il 7 giugno 2016, ha affermato il principio secondo cui Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria v. da ultimo, Cass. n. 11507 del 2018 in particolare, con riguardo alla denunciata erronea esclusione da parte del giudice di appello della compensabilità del credito Iva esposto nella dichiarazione per l'anno 2003, trattasi di censura priva di pregio, in quanto a prescindere dalla affermata necessità di una procedura di rimborso c.d. anomalo, previa istanza da presentare nel termine prescrizionale previsto da specifiche disposizioni nella specie, non risulta essere stata rispettata stante la pacifica omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2004-2005 la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella versione vigente ratione temporis, per l'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza di imposta v. Cass., sez. un. 8 settembre 2016, n. 17757 da ultimo Cass. n. 4400 del 2018 da qui la corretta statuizione della CTR in ordine alla non compensabilità/detraibilità del credito Iva esposto nella dichiarazione del 2003 quanto ai crediti Irpef e Irap esposti nella dichiarazione del 2003, la CTR non si è attenuta ai principi in materia, essendosi limitata ad affermare che i detti crediti, non essendo stati detratti o compensati, per essere mancate le successive dichiarazioni, avrebbero dovuto costituire esclusivamente oggetto di un'apposita domanda di rimborso nei termini di prescrizione ex lege, ciò ancorché, peraltro, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, l'istanza di rimborso possa essere presentata, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso quanto all'assunto mancato riscontro del versamento dell'Iva per l'anno 2004, pari a Euro 2.028,00, trattasi di censura inammissibile, in ossequio al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. n. 10147 del 2017 Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014 Cass. n. 2730 del 2012 Cass. n. 20518 del 2008 Cass. n. 25546 del 2006 Cass. n. 3664 del 2006 Cass. n. 6542 del 2004 quanto alla censura relativa al mancato computo delle ritenute d'acconto e delle note di credito che la CTR ha ritenuto non provate il ricorrente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha trascritto o riassunto in ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il contenuto della documentazione che avrebbe, a suo avviso, comprovato le medesime è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte Cass. n. 743 del 2017 n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10 in ogni caso, questa Corte ha affermato che è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa Cass. n. 91/2014 Cass. S.U. n. 24148/2013 Cass. n. 5024/2012 e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova Cass. n. 11511/2014 Cass. n. 25608/2013 Cass. n. 6288/2011 Cass. n. 6694/2009 Cass. n. 15489/2007 Cass. n. 4766/2006 . Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice Cass. n. 24155/2017 Cass. n. 1414/2015 Cass. n. 13960/2014 con il terzo motivo, il ricorrente denuncia 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'omessa motivazione circa un punto decisivo e controverso del giudizio per non avere la CTR argomentato alcunché in ordine all'eccepito sin dal primo grado di giudizio mancato computo, in sede di determinazione del maggior reddito, dei costi di esercizio documentati e non contestati relativi alle utenze e al fitto dello studio costi che avrebbero dovuto essere considerati, anche in via forfettaria, tenendo conto degli studi di settore o di casi omologhi -il motivo è inammissibile la censura del ricorrente, incentrandosi sulla dedotta erroneità della determinazione del maggior reddito imponibile risultante dall'avviso di accertamento, avrebbe dovuto essere supportata a dalla trascrizione integrale del contenuto dell'avviso di accertamento b dalla trascrizione o riassunto in ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del contenuto della documentazione afferente i costi di esercizio asseritamente non computati nel merito, il motivo è, comunque, infondato giova preliminarmente precisare che, in ipotesi quale quella di specie di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell'Ufficio trovano fondamento e disciplina non già nell'art. 38 accertamento sintetico o standardizzato o nell'art. 39 accertamento induttivo o analitico induttivo , bensì nella diversa previsione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, c.d. accertamento d'ufficio . A tal fine l'Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e, in quanto possibile, i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'Ilor, con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio v. Sez. 5, n. 3115 del 13/02/2006, Rv. 587322 Sez. 5, n. 9755 del 18/06/2003, Rv.564394 Sez.5 , n. 17016 del 02/12/2002, Rv.558879 occorre però aggiungere che le norme in materia di accertamento richiedono che, in caso di accertamento induttivo, gli uffici accertino l'imponibile e quindi il reddito effettivo dei contribuenti e non solo i ricavi, ciò comportando che, qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, questi possono essere determinati induttivamente sulla base degli accertamenti compiuti. Nell'ipotesi considerata, infatti, non possono trovare applicazione le limitazioni previste dall'art. 75 T.U.I.R. nel testo, applicabile alla fattispecie, anteriore alla riforma del 2004 v. anche, per la disciplina ancora anteriore, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, commi 2 e 3 , in tema di prova dei costi e degli oneri ai fini dell'accertamento con metodo analitico-induttivo, in quanto tale norma disciplina la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. Se così non fosse, d'altro canto se, cioè, applicandosi estensivamente ed analogicamente detta norma si facesse coincidere, a titolo di sanzione in relazione all'inopponibilità di poste passive non contabilizzate regolarmente , il profitto lordo con quello netto si andrebbe addirittura al di là della ratio sanzionatoria della disposizione, in quanto si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, quanto, secondo lo stesso accertamento dell'ufficio, reddito non è risultato, questo, collidente con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., comma 1 cfr. Corte Cost. n. 143 del 1982 v. anche Cass. 1506 del 2017 Cass. 1166 del 2012 Cass., Sez. 5, n. 3995 del 2009 n. 28028 del 2008 nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto, con una motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici in mancanza di diversa prova da parte del contribuente-legittimo l'accertamento dell'Ufficio basato su una ricostruzione induttiva del reddito imponibile che aveva tenuto conto, come emergeva dal p.v.c., dei soli versamenti bancari e non già dei prelevamenti, essendo stati questi ultimi ritenuti corrispondenti a presunti costi sia dell'attività che dei familiari in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione respinti gli altri con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione respinti gli altri per l'effetto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.