Definizione agevolata, impossibile per la restituzione di tributi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 177, ha chiarito che se la definizione riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi.

Se la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi . Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 177, pubblicata venerdì, con la quale il Fisco ha risposto al quesito posto da una società, in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Ricordando che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia , l’Agenzia ha però sottolineato che, con la recente circolare 01 aprile 2019 6/E è stato evidenziato che per atti impositivi si intendono avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. Se dunque la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi . Ciò vale anche quando l’istanza di rimborso dovesse contenere o presupporre il riconoscimento di un’agevolazione tributaria. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_31_maggio_2019_n._177