



contenzioso tributario | 04 Giugno 2019
Pace fiscale, 5% solo in caso di soccombenza piena delle Entrate
di La Redazione
Se non risulta verificata la condizione, la controversia pendente in Cassazione non può essere definita con la percentuale più vantaggiosa.



Per poter definire la lite pendente in Cassazione versando soltanto il 5% del valore, occorre che l’Agenzia delle Entrate sia stata soccombente “in tutti i precedenti gradi di giudizio”. Se l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in un grado precedente, non risulta verificata la condizione, e, pertanto, non si può fruire della riduzione al 5%. Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate in due recenti risposte a interpello.
Irrilevanza del giudicato interno. La soccombenza del contribuente in primo grado in relazione ad un (unico) rilievo su cui, successivamente, si sarebbe formato un giudicato a lui favorevole, non muta l’esito del giudizio di primo grado ma incide unicamente sulla determinazione dell’effettivo valore della controversia. Pertanto, nella fattispecie, ove l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta verificata la condizione della soccombenza dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che la controversia, attualmente pendente in Cassazione, non può essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite (risp. AE 31 maggio 2019 n. 174).
Parziale soccombenza delle Entrate. La controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado, ora pendente in Cassazione, non può essere definita in via agevolata mediante il pagamento del 5% delle imposte per la parte rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio e, congiuntamente, del 100% della pretesa per la restante parte in cui la società è risultata soccombente in secondo grado. Ai fini della definizione vanno applicate le percentuali previste in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, ossia, il 15% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte (risp. AE 31 maggio 2018 n. 175).
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, n. 174
Qui la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, n. 175






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