Forfettari, è salvo chi si adegua alla prassi

Non decadono dal regime i contribuenti che rimuovono la causa ostativa preesistente alla pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

La linea spartiacque per l'operatività della causa ostativa che impedisce di applicare il regime forfettario ai contribuenti che controllano società a responsabilità limitata che svolgono la medesima attività, coincide con la data di pubblicazione della Circolare n. 9/E il 10 aprile 2019. Se, dopo tale data, l'aderente al regime non effettua cessioni alla S.r.l. e cessa il controllo sulla medesima, non solo potrà beneficare del regime per tutto il 2019 ma neppure decadrà dal medesimo nel 2020. A chiarirlo è la risposta n. 151 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate. Il caso. La fattispecie vede protagonista un professionista che, oltre a svolgere l'attività di consulenza amministrativa con la propria Partita IVA in regime forfettario, è socio al 50% e amministratore unico di una società a responsabilità limitata avente il medesimo codice ATECO della Partita IVA 702209, altre attività di consulenza amministrativa . Le indicazioni delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria, appurato che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni che fanno scattare la causa ostativa prevista dalla lett. d , comma 57, l. n. 190/2014 controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni , ha precisato che al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario, sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l'attività di amministratore, da parte dell'istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l'istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_21_maggio_2019_n._151