Cedolare secca per i negozi anche se il conduttore è un'impresa

Le Entrate hanno chiarito l'ambito applicativo del regime sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.

Alle locazioni di negozi e botteghe si può applicare il regime della cedolare secca anche se il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto avviene per le abitazioni categorie catastali da A1 a A11, esclusa la A11 , in caso di immobili destinati all’uso commerciale negozi e botteghe classificati nella categoria catastale C/1 , la condizione di accesso al regime relativa l'attività del conduttore non deve essere soddisfatta ris. AE 17 maggio 2019 n. 50 . Estensione cedolare secca a negozi e botteghe. Il regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21%, previsto inizialmente solo per le locazioni di abitazioni, con la legge di bilancio 2019 è stato esteso anche ai contratti che hanno per oggetto negozi e botteghe 1, comma 59, l. n. 145/2018 . Per usufruire del regime opzionale, l’unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati. Eccezione limite attività conduttore. Per effetto dell'estensione, ai canoni di locazione si applica la disciplina sulla cedolare secca prevista per le abitazioni d.lgs. n. 23/2011 , ad eccezione del limite che esclude dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. La stessa eccezione non opera, invece, per il locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili , che, in ogni caso, dovrà essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Fonte fiscopiu.it

Risoluzione_Entrate_17_maggio_2019_n._50