ISA, pronte le regole applicative

L'Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi che consentono di accedere alle agevolazioni per il periodo d'imposta 2018.

In chiaro le regole operative per l'applicazione degli ISA all'anno 2018. Un nuovo Provvedimento delle Entrate, pubblicate lo scorso 10 maggio, definisce i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità ISA per il periodo d’imposta 2018. Punteggio almeno pari a 8. Come stabilito dalla nuova prassi chi raggiunge un punteggio almeno pari a 8 ha diritto ai seguenti vantaggi - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2019 - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018 - esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/73 e all'IVA art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/72 . Punteggio da 8,5 in su. I contribuenti che raggiungono e superano il punteggio di 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Punteggio da 9 in su. Il traguardo del livello 9 consente di essere esclusi - dall’applicazione della disciplina delle società non operative art. 30 della l. n. 724/94 - dalla determinazione sintetica del reddito complessivo art. 38 del DPR 600/73 , a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Intermediari, richiesta e acquisizione massiva dei dati. Gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva di dati, devono inviare all'Agenzia, tramite Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere - il codice fiscale - l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Se l'intermediario non è delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, dovrà acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli ISA, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod 730 precompilata. Entro 5 giorni le Entrate invieranno una Ricevuta nell'area autenticata. Fonte fiscopiu.it