La mancata risposta al questionario determina l’inutilizzabilità della documentazione in sede contenziosa

Il contribuente che non risponde all’invito al contraddittorio e presenta in giudizio movimentazione bancaria non è ammesso a farlo a meno che non dimostri mancanza di volontarietà nel comportamento omissivo.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11608 del 3 maggio 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Mancata risposta a inviti e conseguenze processuali. L’articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”. Tuttavia, il citato art. 32, all’ultimo comma, attenua il rigore della preclusione consentendo la produzione dei suddetti elementi al contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. Secondo la giurisprudenza tale invito assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra il fisco ed il contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in rispondenza dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà in materia tributaria. Ciò per evitare l'avvio della fase contenziosa, rimanendo sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale dell'allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa cfr. da ultimo Cass. 32117/2018 . È orientamento costante della Corte di cassazione, espresso anche in merito all’accertamento sintetico , quello secondo cui la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio, producono l’effetto d’impedirne la considerazione a favore del contribuente” Cass., 30 dicembre 2009, n. 28049 cfr. anche Cass., 10 gennaio 2013, nn. 453 e 455 Cass., 5 ottobre 2012, n. 17055 . Tuttavia, il citato art. 32, all’ultimo comma, attenua il rigore della preclusione consentendo la produzione dei suddetti elementi al contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. Caso concreto. La vicenda riguarda un avviso di accertamento sintetico con cui l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero di una maggiore Irpef per investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati dal contribuente. Sia la CTP che la CTR Basilicata accoglievano la tesi dei contribuenti che avevano presentato ricorso in qualità di eredi del destinatario dell’avviso di accertamento. Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell’art. 32, comma 4, e 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto ammissibile la documentazione sull'estratto conto bancario per il periodo 2004/2010, prodotta solo in giudizio e non in sede di contraddittorio procedimentale, in mancanza di prova da parte del contribuente sulla non volontarietà della mancata esibizione. Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ricorda un recente arresto secondo cui in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'Ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile cfr. Cass. 16106/2018 . Di conseguenza ha errato la CTR, avendo fondato il proprio convincimento su una documentazione non prodotta in sede di contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 dicembre 2018 – 3 maggio 2019, n. 11608 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 556/3/17 dep. 25.7.2017, che, in controversia su impugnazione da parte di S.M.B. e M.M. - nella qualità di eredi di M. F. - di avviso di accertamento, emesso ex art. 38 d.P.R. 600/73, relativo a Irpef anno 2005, per investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 32 comma 4 e art. 38 comma 6 del d.p.r. 600/73 nella versione antecedente alle modifiche di cui al d.l. 78/10, art. 22 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c Contesta che la C.T.R. abbia considerato ammissibile la documentazione sull'estratto conto bancario per il periodo 2004/2010, prodotta solo in giudizio e non in sede di contraddittorio, in mancanza di prova da parte del contribuente sulla non volontarietà della mancata esibizione, con conseguente sua inutilizzabilità. Il motivo è fondato. Va premesso che le somme movimentate nei conti correnti bancari conservano sempre la presunzione della loro natura reddituale, se il contribuente non fornisce la prova, su di lui incombente, della natura non reddituale delle stesse, ovvero del legittimo loro assoggettamento a precedente prelievo fiscale cfr. Cass. 1439/06 n. 15050/2014 . La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che in tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando anche ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui l'eventuale omissione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Tale inutilizzabilità consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile fra le altre Cass. 16106/2018 . Ha pertanto errato la CTR, avendo fondato il proprio convincimento su documentazione non prodotta in sede di contraddittorio. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Basilicata, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Basilicata, in diversa composizione.