Forfettari, limite degli ex-dipendenti dal 2019 in avanti

La causa ostativa che preclude il regime a chi esercita l'attività prevalentemente verso gli ex datori si applica solo a partire dal 1° gennaio e sarà verificata a fine anno.

Nuove cause ostative all’applicazione del regime forfettario. Le nuove cause ostative all'applicazione del regime forfettario introdotte con l'ultima Legge di Bilancio si applicano a partire da quest'anno e, pertanto, possono comportare l’uscita dal regime agevolativo a partire dal 2020, qualora nell’anno corrente vengano integrate. Così accade per la causa ostativa prevista dalla novellata lettera d bis del comma 57, art. 1, l. n. 190/2014 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta il limite in parole, essendo operativo solo dal 1° gennaio 2019, andrà valutato soltanto a partire da quest'anno e ove ne sia accertata l’esistenza comporterà la decadenza dal regime nel 2020. La risposta dell’Agenzia delle Entrate. A chiarirlo è la risposta n. 134 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello presentato da una lavoratrice dipendente che nel 2018 ha deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo. Nel corso del 2018, la contribuente maturava provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro mentre nel 2019, secondo le stime dell’istante, i ricavi nei confronti dell'ex datore saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. Per le Entrate, tale contribuente può aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e ove ne sia accertata l’esistenza comporterà la decadenza dal regime nel 2020 . Le conclusioni dell'Agenzia sono una diretta applicazione dei recenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E/2019, più volte richiamata nella risposta in commento. Il caso di specie può, infatti, essere ricondotto all'esempio proposto nella circolare e inerente il caso di un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018. Sul punto, l'Agenzia ha chiarito che lo stesso può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020. Pertanto si legge nella nuova risposta qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, su cui si rinvia alla circolare n. 9/E/2019, dovessero essere inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d bis del comma 57 dell’art. 1 della l. n. 190/2014, e l’istante non decadrebbe dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2020 fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_06_maggio_2019_n._134