Il ""decreto crescita"" approda in Gazzetta

Ritorna il super-ammortamento e aumenta la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Le misure in vigore dal 1 maggio.

Le disposizioni del decreto crescita d.l. n. 34/2019 sono legge ormai. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, il provvedimento è entrato in vigore il 1 maggio. Al suo interno, molte le novità di carattere fiscale dalla reintroduzione del super-ammortamento, alle modifiche in tema di mini IRES, Patent box, regime forfettario, regimi per attrarre capitale umano, fino all'aumento dell'IMU sugli immobili strumentali. Ecco nel dettaglio le novità fiscali più rilevanti. Super-ammortamento art. 1 . È reintrodotta la misura che consente a imprese e professionisti di maggiorare del 30% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, T.U.I.R., acquisiti dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro. Revisione mini-IRES art. 2 . Al posto della mini-IRES prevista dall'ultima Legge di Bilancio è introdotta un'aliquota IRES agevolata per gli utili reinvestiti pari a - 22,5% per il 2019 - 21,5% per il 2020 - 21% per il 2021 - 20,5% dal 2022. Maggiorazione deducibilità IMU art. 3 . La deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali aumenta fino al - al 70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 - al 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - al 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Patent box art. 4 . Grazie alle nuove disposizioni, l'adesione all'agevolazione potrà avvenire direttamente in dichiarazione e non più tramite l'istanza di ruling all'Agenzia delle Entrate. Rientro dei cervelli art. 5 . Vengono ritoccati sia il regime degli impatriati che quello relativo ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia. In relazione al primo, è aumentato dal 50% al 70% l'abbattimento dell'imponibile, è semplificato l'accesso al regime, vengono agevolati anche coloro che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2020 e, infine, il regime è esteso per ulteriori cinque anni ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le novità si applicano a chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal 2020. Per quanto concerne gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, è stabilito che, per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, la durata del regime fiscale aumenti da 4 a 6 anni e, a determinate condizioni, fino a 8, 11 o 13 anni. Modifiche al regime dei forfettari art. 6 . Le nuove disposizioni prevedono che i forfettari con dipendenti e collaboratori devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro. La novità di applica a partire dal 1 gennaio 2019 e, dal prossimo anno, verrà applicata anche a coloro che aderiranno al regime della flat tax al 20% compensi tra i 65.001 e i 100 mila previsto dalla Legge di Bilancio. Fonte fiscopiu.it

Decreto_legge_del_30_aprile_2019_n._34