L’Agenzia fa il punto sulle modifiche al regime forfettario

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una complessa circolare esplicativa la n. 9/E incentrata sulle modifiche al regime forfettario apportate dall’ultima legge di bilancio.

L’Agenzia delle Entrate dedica un’intera circolare, la n. 9/E, al riformato regime forfettario, alla luce delle disposizioni ex art. 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Chiarimenti attesi e forniti dall’Agenzia in un complesso documento di 38 pagine. Innanzitutto, il perimetro I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria , precisa il Fisco. Dentro il regime anche gli ex praticanti che hanno iniziato una nuova attività, anche qualora la esercitino prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. La Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modifiche anche al passaggio al regime. Coloro i quali erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, da quest’anno possono applicare il forfettario in quanto sono state eliminate le cause di esclusione. Coloro che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono inoltre passare al regime forfettario. Vi sono comunque delle esclusioni. Non potranno applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario in ogni caso, se la causa inibitoria viene rimossa nel corso del 2019, l’accesso a questa categoria di contribuenti non può essere negato. Altro semaforo rosso per le persone fisiche che esercitano prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione come già spiegato degli ex praticanti . Precisa ulteriormente l’Agenzia che I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità ISA , non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Circolare_10_aprile_2019_n._9_E