Patent box, nuove istruzioni per i marchi

Un nuovo principio di diritto, pubblicato dalle Entrate, fa luce sull'esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering”.

Marchi e Patent box, beneficio ridotto. Il contribuente che intende accedere alla procedura agevolativa nell’anno 2018, a seguito di presentazione dell’opzione nell’anno 2015, può beneficiare del regime entro il termine ultimo del 30 giugno 2021. Mentre in relazione a tutti gli altri beni diversi dai marchi il beneficio vale per l'intero quinquennio. Il principio. A precisarlo è il nuovo principio di diritto n. 11 pubblicato lo scorso 22 marzo dall'Agenzia delle Entrate. Come noto, i marchi d’impresa, inizialmente inclusi nel novero dei beni intangibili agevolabili, sono stati esclusi dalla Patent box a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 56, d.l. n. 50/2017. La medesima norma, contenente la disciplina transitoria di coordinamento tra le nuove regole e quelle precedenti, ha fatto salva la possibilità, per i contribuenti che avevano già presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione i.e. 2015 e 2016 , di detassare i marchi entro una data finestra temporale c.d. grandfathering” , che si chiuderà il 30 giugno 2021. Il caso. La fattispecie riguarda un'istanza di ruling obbligatorio presentata alle Entrate il 31 dicembre 2018 nella quale il contribuente, richiamando l’art. 13, comma 1, del d.m. 28 novembre 2017, ha chiesto di dar seguito, anche in merito ad un marchio d’impresa, all’opzione telematicamente esercitata nel corso dell’anno 2015. Le indicazioni delle Entrate. Premesso che in caso di presentazione di ruling obbligatorio l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling , le Entrate hanno precisato che, nel caso prospettato, la presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere l’intero quinquennio dall’anno 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”. Diversamente, per quanto concerne i marchi, si ritiene che la finestra temporale prevista dal comma 1 dell’art. 13 del D.M. 28 novembre 2017 consenta al contribuente, che intende accedere alla procedura di patent box nell’anno 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nell’anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021 . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Principio_di_Diritto_n._11_2019