Giudizio estinto e spese processuali compensate per il contribuente che paga le prime rate delle imposte rottamate

Chi versa le prima rate delle imposte, rottamate ex art. 6 d.l. n. 193/2016, e precisamente le prime due, può ottenere l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali .La procedura della rottamazione è una definizione agevolata e quindi non si può caricare il contribuente di tutti i costi del giudizio sulle cartelle.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7107/19, depositata il 13 marzo. La vicenda. Ad un contribuente è stato notificato un accertamento induttivo dopo il ritrovamento, durante un'ispezione della Guardia di finanza, di un PC con la contabilità parallela. I Giudici di merito tributari hanno confermato la pretesa erariale .Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione . La pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite tra le parti sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 novembre 2018 istanza di rinuncia al ricorso, avendo richiesto, ai sensi dell'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, riferiti agli avvisi di accertamento oggetto degli originari ricorsi da parte del contribuente nel presente giudizio, rendendo contestualmente la dichiarazione d'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ed avendo dato atto, nell'istanza di rinuncia, di avere di avere nel contempo versato le prime due rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata. Gli Ermellini, in particolare, hanno statuito la compensazione delle spese di lite, non trovando applicazione la regola generale di cui all'art. 391 c.p.c. poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata. Conclusioni. L’art. 6 rubricato Definizione agevolata” d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili , disciplina la definizione agevolata di cui è possibile avvalersi in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito. La definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata. Il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse. Con l’esatto e tempestivo versamento delle somme dovute, il debitore decide di perfezionare e, quindi, concludere efficacemente la procedura di definizione agevolata, in tal modo beneficiando del venir meno della sanzione e degli interessi di mora. Di riflesso, le somme versate per perfezionare la definizione devono considerarsi definitivamente acquisite alla stessa procedura di definizione ormai conclusasi e non risentono degli effetti dell’esito del giudizio circolare 8 marzo 2017, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate . In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. in l. n. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato Cass. Civ. Sez. VI Ord. n. 24083/18 . In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 conv., con modif., nella l. n. 225/2016 , ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. Ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite Cass. Civ. Sez. V n. 10198/18 . In definitiva , se il contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/16, la lite fiscale pendente si estingue, senza l’aggravio delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 13 marzo 2019, n. 7107 Presidente Locatelli – Relatore Napolitano Rilevato che Con sentenza n. 215/03/2011, depositata il 16 dicembre 2011, non notificata, la CTR dell'Umbria rigettò l'appello proposto dal sig. Ma. Fi. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Perugia, che aveva rigettato gli originari ricorsi del contribuente, separatamente proposti e di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento per IRPEF per gli anni 2004,2005 e 2006. La controversia aveva avuto origine dal rinvenimento da parte della Guardia di Finanza, in sede di verifica presso la C.S.U. Centro Siderurgico S.r.l., società facente del gruppo FI.RA.FIN S.r.l., di un personal computer riconducibile al sig. Ro. Ra., amministratore unico e socio, con il sig. Fi., della suddetta FI.RA.FIN S.r.l., computer nel quale erano rinvenuti numerosi f/7es ai quali i verbalizzanti e quindi l'Amministrazione finanziaria avevano attribuito valenza di contabilità in nero relativa a cessione di merce in evasione d'imposta. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 della L. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabile ai fini di prova il processo verbale di constatazione redatto dai verbalizzanti sebbene non vi fossero esplicitate le ragioni che giustificavano l'accesso presso società facente del gruppo FI.RA.FIN S.r.l. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 7 della L. n. 212/2000, in relazione al l'art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laddove la decisione impugnata ha ritenuto infondato il motivo, riproposto in sede d'appello, col quale il contribuente aveva dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di allegazione agli stessi del processo verbale di constatazione. 3. Con il terzo motivo il contribuente denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione al fatto controverso e dedsivo del giudizio sotteso agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, laddove la sentenza impugnata ha affermato che la completezza della contabilità parallela in nero e la compatibilità con i dati risultanti dalla contabilità ufficiale, rendevano superfluo procedere ad ulteriori indagini integrando già di per sé sola indizio grave ed univoco di maggiori ricavi . 4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente, illogica motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo per il giudizio inerente al mancato riconoscimento dei costi presuntivamente sostenuti in ordine alla produzione dei maggiori ricavi accertati. 5. Preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 novembre 2018 istanza di rinuncia al ricorso, avendo richiesto, ai sensi dell'art 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, riferiti agli avvisi di accertamento oggetto degli originari ricorsi da parte del contribuente nel presente giudizio, rendendo contestualmente la dichiarazione d'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ed avendo dato atto, nell'istanza di rinuncia, di avere nel contempo versato le prime due rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata. 5.1. Stante la regolare notifica della rinuncia alla difesa erariale, che nulla ha osservato, deve dunque dichiararsi, ex art 391 cod. proc. civ., estinto il presente giudizio, nel quale il contribuente è ricorrente cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083 , con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all'art 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata cfr. Cass. sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198 Cass. sez. lav. ord. 7 novembre 2018, n. 28311 . P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite tra te parti.