E-fattura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi dei soggetti non residenti

Con la risposta n. 67, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione elettronica nei riguardi di un soggetto non residente, che non è tenuto ad accreditarsi al sistema di interscambio.

Quesito. Il soggetto non residente non è tenuto ad accreditarsi al Sistema di interscambio per ricevere le fatture passive il cessionario/committente non stabilito ma identificato ha diritto, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole di fatturazione elettronica, ad esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 67, con la quale il Fisco è tornato sul tema della fatturazione elettronica rispondendo ai quesiti posti da una società avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale. L’istante effettuava operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia e aveva bisogno di chiarimenti in applicazione delle nuove regole di fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio 2019. La risposta. Il Fisco ha chiarito alcuni quesiti posti dalla società, precisando in particolare che l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica è limitato alle sole operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, delle operazioni nelle quali una delle due controparti è un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato, fatta salva, per il soggetto cedente/prestatore stabilito la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia su base facoltativa . Inoltre, il soggetto non stabilito ma identificato ai fini IVA in Italia, secondo lo spirito della norma, non ha l’obbligo, ma la facoltà di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture emesse, in quanto le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicabili nei rapporti tra un cedente/prestatore stabilito e un cessionario/committente non stabilito ma identificato . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_26_febbraio_2019_n._67