Liti fiscali pendenti, pronto il modulo per la domanda di definizione agevolata

Online sul sito delle Entrate il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal decreto collegato alla legge di bilancio 2019.

Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal d.l. n. 119/2018. Si ricorda che la domanda deve essere inviata entro il 31 maggio. Liti definibili. Con la procedura in parola possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Due le condizioni per accedere alla definizione agevolata - il ricorso in primo grado deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018 - alla data di presentazione della domanda, il processo non deve essersi concluso con una pronuncia definitiva. Se le somme interessate dalle controversie da definire sono oggetto della rottamazione-bis , il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’Agente della riscossione per la rottamazione-bis . Somme dovute. Chi aderisce alla procedura agevolata può definire le liti pendenti con il pagamento - del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP - del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018 - del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado - del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado - del 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 119/2018 , per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Domanda. Per accedere alla definizione è necessario presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Rateizzazione. È possibile accedere al pagamento rateale max 20 rate trimestrali di pari importo se l’importo netto dovuto sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a 1.000 euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Provvedimento_18_febbraio_2019_n._39209 Entrate_Domanda_di_definizione_agevolata