Presupposti per il disconoscimento processuale di copia del documento

Il disconoscimento della documentazione prodotta nell’ambito del processo tributario va operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., dato che, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Il caso. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4032 del 12/02/2019, ha chiarito a quali condizioni e in quali termini è possibili disconoscere la copia di un documento prodotto in ambito processuale. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali rimaste insolute. La società proponeva quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, dichiarato il proprio difetto parziale di giurisdizione, rigettava l'impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale Avverso tale sentenza la società proponeva infine ricorso per Cassazione, sostenendo che, erroneamente, i giudici di secondo grado avevano ritenuto tardivo il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria. La contribuente contestava inoltre la sentenza impugnata per avere ritenuto infondato, in quanto generico, il predetto disconoscimento della documentazione prodotta. La decisione. La Suprema Corte, nell’esaminare prioritariamente il secondo motivo, lo riteneva manifestamente infondato, oltre che, per alcuni versi, inammissibile. I giudici di legittimità evidenziano infatti che la Corte di Cassazione ha assunto sulla questione un orientamento costante, affermando che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013 . E, nel caso di specie, del resto, la Commissione Tributaria Regionale, sul presupposto della genericità del disconoscimento, aveva effettuato un accertamento in punto di fatto ed espresso una valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Conclusioni. Tale tipo di contestazione, in conclusione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016„ quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione Cass 23902/17 e Cass 24323/18 . Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha, peraltro, gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., dato che, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue quindi che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa Cass. n. 9439 del 2010 Cass. n. 11269 del 2004 Cass. n. 2419 del 2006 Cass. n. 24456 del 2011 . Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, come detto anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c Cass 14950/18 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 6 dicembre 2018 – 12 febbraio 2019, n. 4032 Presidente Iacobellis – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 8449/16, sez. 21, rigettava il ricorso proposto da Teleobiettivo srl avverso avviso di iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali rimaste insolute Avverso detta decisione la citata società proponeva appello innanzi alla CTR del Lazio. L'Agenzia delle Entrate proponeva controricorso ed appello incidentale. La Commissione regionale, con sentenza 3321/6/2017, dichiarato il proprio difetto parziale di giurisdizione, rigettava l'impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Teleobiettivo srl sulla base di due motivi illustrati con successiva memoria. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-riscossione. Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità per tardività del controricorso essendo stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla avvenuta notifica Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto tardivo il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione prodotta dall'Amministrazione tributaria. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondato, in quanto generico, il predetto disconoscimento della documentazione prodotta. Può esaminarsi prioritariamente il secondo motivo che è manifestamente infondato, oltre che per alcuni versi inammissibile. E sufficiente rammentare sul punto il costante orientamento di questa Corte che anche recentemente ha riaffermato che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016 quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione . Cass 23902/17 e Cass 24323/18 . Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa Cass. n. 9439 del 2010 Cass. n. 11269 del 2004 Cass. n. 2419 del 2006 Cass. n. 24456 del 2011 . Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. Cass. 14950/18 . Nel caso di specie la Commissione regionale sul presupposto della genericità del disconoscimento, ha effettuato un accertamento in punto di fatto ed espresso una valutazione di merito che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità. Del resto, la società ricorrente, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non ha riportato in modo specifico e dettagliato nel ricorso quali argomentazioni ed elementi avrebbe in sede di merito sostenuto per supportare il proprio disconoscimento. Il motivo non può dunque trovare accoglimento. Il primo motivo del ricorso resta assorbito dal momento che il rigetto del secondo comporta in ogni caso il non accoglimento del ricorso. Nulla per le spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna al doppio contributo.