IRAP su attori: il valore dei compensi all’agente di spettacolo non è rilevante

Lo svolgimento di un'attività artistica fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale.

Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3042 del 31/01/2019, ha chiarito rilevanti aspetti in tema di Irap, risolvendo un contenzioso relativo ad un contribuente famoso artista , a cui era stata contestata la sussistenza di autonoma organizzazione e dunque la soggettività di imposta. Nel caso di specie, la CTR del Lazio aveva accolto l'appello proposto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che ne aveva invece rigettato il ricorso avverso cartella di pagamento per IRAP per l'anno 2009. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e 2697 c.c., laddove la sentenza aveva escluso che i compensi elevati, corrisposti dal contribuente, per lavoro altrui, all'agente di spettacolo, per Euro 116.700,00, non indicavano l'esistenza dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP. La decisione. Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, in tema di IRAP, la Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività artistica , quale quella svolta nel caso in esame, fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale cfr., tra le altre, più di recente, Cass., Ord. 16 maggio 2018, n. 12027 Cass., Ord. 21 giugno 2017, n. 15443 Cass., Ord. 23 novembre 2016, n. 23908 . In linea di principio, infatti, afferma la Corte, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. La decisione impugnata risultava avere fatto quindi corretta applicazione dei principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Osservazioni. La Corte di Cassazione sembra ormai avere un indirizzo consolidato sul tema oggetto della pronuncia in commento. Già con la sentenza n. 24788 del 04.12.2015, la stessa Corte aveva del resto deciso il giudizio relativo alla debenza IRAP da parte di un noto attore, il quale, ritenendo che non sussistessero i presupposti di soggezione all’imposta, aveva presentato istanza di rimborso, su cui l’Agenzia aveva opposto il proprio diniego. La CTR della Lombardia, in quell’occasione, aveva accolto l’appello del contribuente, affermando che non era corretta la tesi per cui le società di capitali, a cui il contribuente, che per cantare e recitare si avvaleva solo delle sue doti artistiche, si era rivolto per stipulare contratti teatrali, fossero assimilabili a collaboratori economicamente a carico dello stesso contribuente. L’Agenzia ricorreva anche in quel caso in Cassazione, sostenendo che sussisteva l’autonoma organizzazione, come dimostrato dal fatto che il contribuente, per svolgere la sua attività di attore professionista, aveva speso rilevanti somme, utilizzando quindi un bene strumentale il denaro in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio di attività artistica, e dovendosi a tal fine tenere conto del rapporto tra costi sostenuti ed organizzazione. Il fattore impositivo dell'organizzazione dell'attività, secondo l’Amministrazione, doveva quindi essere ravvisato anche in caso di collaborazione con un agente, soggetto autonomo e non alle dipendenze del contribuente, rappresentando l'esenzione dall'Irap una eccezione valevole solo per quei contribuenti privi di qualunque apparato produttivo. Anche in quell’occasione, però, i giudici di legittimità respingevano la pretesa dell’Amministrazione, richiamando, peraltro, la similarità della posizione dello sportivo, che, disponendo di contratti con società per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato contratti con sponsor e scuderie Sez. 5, Sentenza n. 960 del 21 gennaio 2015, in caso di corridore motociclista . E questo anche considerato che i fattori produttivi specifici sono i beni o i servizi oggetti di investimento - come macchinari, materiali, etc. - mentre il denaro opera in sé solo come fattore di scambio monetario. Occorre in sostanza in questi casi valutare l’investimento operato dall’imprenditore, o dal professionista, nei beni strumentali dedicati alla propria attività, laddove il denaro può difficilmente essere considerato un bene strumentale. E, in ogni caso, per valutare l’impiego non occasionale di lavoro altrui e, dunque, l’esistenza del presupposto impositivo , è irrilevante l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche altrimenti, ad esempio, anche la consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista, sostanzierebbe il presupposto. Conclusioni. Il giudice di merito non può dunque desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente un'attività artistica o sportiva si avvalga di un agente, ovvero stipuli contratti con una società, o agente, di spettacoli, che infatti non fornisce prestazioni che fanno capo all’organizzazione del contribuente, fornendo, invece, sulla base di un mandato senza rappresentanza, servizi prodotti in totale autonomia rispetto al committente. Servizi, peraltro, il cui oggetto promozione dell’immagine e procacciamento e gestione dei contatti professionali non incide sul contenuto dell’attività professionale del contribuente. Ancora la Cassazione, peraltro, con l’ordinanza n. 17636 del 05/07/2018, ha affermato l’irrilevanza del volume dei compensi e dei costi professionali ai fini della soggezione all’Irap. Il valore assoluto dei compensi ed il valore assoluto dei costi così come il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono infatti elementi utili per desumere l'esistenza di una autonoma organizzazione cfr., Cass. n. 8728 del 2018 , atteso che i compensi elevati possono essere di per sé sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell'attività professionale esercitata e l'elevato ammontare delle spese può derivare da costi che costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlati, pertanto, all'implementazione dell'aspetto organizzativo. La Cassazione ha poi anche chiarito cfr., Cass., S.U. n. 9451 del 2016 che fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità, accanto ai beni strumentali, vi sono anche i mezzi personali, di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività. Perché però questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità del contribuente. Il requisito della autonoma organizzazione ricorre, in sostanza, quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui non ricorrendo comunque il detto requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente responsabile dell'organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive . E i fattori della struttura così organizzata devono essere, per numero, importanza e valore economico, suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. E, in tale contesto, anche una spesa consistente, riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione, può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulti ad essa asservito e indispensabile all'esercizio dell'attività medesima.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 7 novembre 2018 – 31 gennaio 2019, n. 3042 Presidente Greco – Relatore Napolitano Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue Con sentenza n. 8979/9/2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto dal sig. B.P. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per IRAP per l'anno 2009. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'intimato non ha svolto difese. 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che i compensi elevati corrisposti dal contribuente per lavoro altrui, segnatamente all'agente di spettacolo per Euro 116.700,00, per l'anno in oggetto, non indicherebbero l'esistenza dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha, in tema di IRAP, più volte ribadìto il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività artistica , quale quella svolta dal B., fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 65, ord. 16 maggio 2018, n. 12027 Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15443 Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2016, n. 23908 . 1.2. In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. 1.3. La decisione impugnata risulta avere fatto quindi corretta applicazione dei principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso va pertanto rigettato. 2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese. 3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso.