Il messo non è in grado di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso informativo da parte dell’ufficio postale

Se il contribuente contesta la mancata ricezione della raccomandata informativa, relativa alla precedente notifica di un atto impositivo, l'amministrazione non può limitarsi a esibire la cartolina compilata dall'ufficiale giudiziario e recante il numero di spedizione. Tale annotazione, infatti, non beneficia della fede privilegiata poiché il notificatore, essendosi avvalso del servizio postale, non può certificare fatti non avvenuti in sua presenza.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1699/19, depositata il 22 gennaio. La vicenda. Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo eccependo, tra i diversi motivi, anche un vizio di notifica della cartella di pagamento stante l'assenza della raccomandata informativa. I Giudici di merito tributari hanno confermato la regolarità della notifica, dal momento che dalla relata si evinceva l'invio tramite servizio postale della predetta raccomandata. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, avverso la sentenza del giudice del gravame lamentando una violazione delle norme sulla procedura notificatoria in particolare, esso ha dedotto che il giudice del gravame ha errato nel ritenere accertato l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, non risultando tale attestazione coperta da fede privilegiata, risultando che tale adempimento era stato compiuto non dal messo ma dall’ufficio postale. Notificazione. Gli Ermellini, con la citata ordinanza, hanno accolto il ricorso in Cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Nel caso di irreperibilità relativa, ossia quando il contribuente è momentaneamente assente, in base all'art. 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ed affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone notizia con raccomandata A/R la c.d. informativa” . Il compimento delle formalità previste per il processo notificatorio deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede fino a querela di falso, essendo attestata dall'ufficiale giudiziario operante. Nel caso di specie, nella relata era indicato il numero della raccomandata inviata all'interessato. Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne consegue che quando il notificatore si avvale del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa, nella relata si potrà al più dare atto di aver consegnato alle poste l'avviso informativo da spedire per raccomandata A/R, ma non è evidentemente attestabile anche l'effettivo inoltro da parte dell’ufficio postale. Si tratta infatti, di un'operazione non eseguita in sua presenza e pertanto priva del carattere fidefaciente” tipico della relata di notifica. In simili ipotesi, l'eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. Sarà poi l'ufficio notificante a dover dimostrare l'effettiva ricezione da parte del contribuente. Conclusioni. Non è sufficiente che la raccomandata informativa sia consegnata all’ufficio postale di partenza ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale. Occorre la verifica dell’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima. Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., è necessario non soltanto l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, ma anche la sua effettiva ricezione ordinanza n. 12753/18 Cassazione Civile – Sezione V . Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., è necessario non soltanto l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, ma anche la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti. In caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna o che non presentino alcun riferimento o collegamento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 novembre 2018 – 22 gennaio 2019, numero 1699 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione Ma. Da. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale confermando la sentenza impugnata, è stata ritenuta la legittimità dell'estratto di ruolo impugnato dal contribuente. Secondo la CTR la relata di notifica della cartella a mezzo del servizio postale risultava ritualmente eseguita con le forme dell'articolo 140 c.p.c Nessuna delle parti intimate si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articolo 26 D.P.R. numero 602/73, 60 D.P.R. numero 600/73, 140 c.c. e 2700 ecc. La CTR avrebbe errato nel ritenere accertato l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, non risultando tale attestazione coperta da fede privilegiata, risultando che tale adempimento sia stato compiuto non dal messo ma dall'Ufficio postale. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'articolo 26 D.P.R. numero 602/1973. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo è fondato e assorbe l'esame degli altri. La censura, in realtà, pone in discussione l'efficacia fidefaciente dall'attestazione dell'invio della raccomandata informativa richiesta dall'articolo 140 c.p.c. sul presupposto che la notifica sia avvenuta mediante un soggetto diverso dal medesimo ufficiale postale. Orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'articolo 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso cfr. Cass. numero 4844/1993 Tale principio va tutta completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c. nella relata di notifica redatta ai sensi dell'articolo 148 c.p.c. il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento , potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'articolo 48 disp. att. c.p.c. da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso cfr. Cass. numero 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex articolo 140 c.p.c. di dare notizia al destinatario delle operazioni compiute non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v.Cass. numero 11118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'articolo 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale numero 3/2010, Cass. numero 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'articolo 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'articolo 48 disp. att. cod. proc. civ . Orbene, dai principi sopra riportati non può che conseguire la fondatezza della censura proposta, laddove ha evidenziato il vizio della decisione impugnata che aveva desunto, all'interno del procedimento di notifica dell'articolo 140 c.p.c. il rispetto della formalità di cui all'invio della raccomandata dall'attestazione effettuata dal messo notificatore. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.