Rottamazione PVC, pronte le regole tecniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 23 gennaio il provvedimento contenente la disciplina attuativa della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

È online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le modalità di attuazione della rottamazione dei processi verbali di constatazione prevista dal d.l. n. 119/2018. La procedura, come noto, consente di definire in via agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi, le violazioni constate nei processi verbali consegnati entro il 24 ottobre 2018. La nuova prassi definisce le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione. Le novità. In primo luogo, è chiarito che sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, presentando entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione. La rottamazione riguarda i singoli periodi d’imposta, pertanto, tenuto conto che un processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e più periodi di imposta, la definizione integrale del contenuto del verbale deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo di imposta. Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo. Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale che si intende definire. Per le eventuali successive attività di controllo relative a tale periodo, l’originaria dichiarazione non presentata si considera comunque omessa. La rottamazione è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi. Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, irrogabili ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 472/1997, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma ad esempio, imposta di registro e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, constatate nei processi verbali. In sede di definizione, il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle utilizzate nella dichiarazione originaria a scomputo dei maggiori imponibili che emergono a seguito della presentazione della dichiarazione necessaria per la definizione agevolata, né è ammessa la compensazione. In caso di definizione agevolata del reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata ai soci, questi ultimi possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire il processo verbale. Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di mancato perfezionamento, poiché la dichiarazione presentata non produce effetti, l’ufficio emette un avviso di accertamento scomputando dalla maggiore imposta dovuta quanto eventualmente già versato per la definizione non andata a buon fine. Le sanzioni sono irrogate e gli interessi calcolati, invece, sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Provvedimento_23_gennaio_2019_n._17776