Bonus ai dipendenti, l’Agenzia risponde sulla deducibilità

Deducibilità condizionata per i bonus erogati ai dipendenti di una stabile organizzazione in Italia di una società estera. L’Agenzia delle Entrate, con la nuova Risposta n. 1, ha affrontato il tema alla luce dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata, come esteso ai soggetti Nuovi Oic .

La vicenda. Il caso esaminato riguarda una branch i cui dipendenti vengono remunerati con una quota fissa e una variabile. Quest’ultimo tipo di contribuzione, definita anche bonus , viene determinata mediante un processo di valutazione peer review condotto nell’ambito del Gruppo a livello internazionale. La procedura peer review si conclude in un momento successivo al termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti. Il bonus, pertanto, viene pagato in due diversi momenti - a. una quota entro il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti in servizio presso la branch - b. la parte restante viene corrisposta oltre il termine del medesimo esercizio. Con il quesito posto alle Entrate vengono richiesti chiarimenti in ordine alla deducibilità dei bonus alla luce del principio di derivazione rafforzata. La Risposta delle Entrate. Per l’Agenzia occorre distinguere tra due ipotesi - se la menzionata componente b ha natura di accantonamento dal punto di vista contabile ai sensi dell’OIC 29 e dell’OIC 31, tale circostanza la renderebbe indeducibile dal reddito d’impresa nel 2017, anche a seguito delle nuove regole di derivazione rafforzata introdotte per i soggetti OIC. Come ricordato dalle Entrate, anche per i soggetti OIC nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata, è stata ribadita la medesima regola di indeducibilità degli accantonamenti, già prevista per i soggetti IAS/IFRS cfr. DM 3 agosto 2017 - se la componente b non ha natura di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus in esame, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 annualità oggetto di valutazione , sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta. Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_9_gennaio_2019_n._1