Raggruppamento temporaneo di imprese, l’Agenzia interviene sugli obblighi di fatturazione

L’Agenzia precisa, con il principio di diritto n. 17, che gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 18 dicembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al raggruppamento temporaneo di imprese, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione ex art. 21 d.P.R. n. 633/1972, gravanti sulla stazione appaltante essi devono essere assolti dalle singole imprese associate per i lavori gestiti da ciascuna di esse, perché il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali . Da ciò discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Principio_di_diritto_17_dicembre_2018_n_17