L’Agenzia chiarisce i dubbi sull’indennizzo per la risoluzione di un contratto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 108 pubblicata lo scorso 12 dicembre, fornisce un chiarimento ad una società che aveva presentato un interpello per conoscere la corretta imputazione temporale di un indennizzo per la risoluzione di un contratto.

Alla luce del principio di derivazione rafforzata, qual è la corretta imputazione temporale di un indennizzo per la risoluzione di un contratto? Al quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 107 pubblicata il 12 dicembre scorso, fornendo un chiarimento all’interpello posto da una società che redige il bilancio in forma abbreviata e che aveva stipulato nel 2007 un contratto di leasing in costruendo, per la realizzazione di un centro commerciale. La società di leasing erogava all’istante la provvista necessaria affinché quest’ultima provvedesse alla realizzazione del fabbricato destinato a centro commerciale, che sarebbe stato successivamente oggetto di concessione in godimento in regime di locazione finanziaria. Il contratto prevedeva anche la confisca tra le ipotesi di risoluzione di diritto all’eventuale verificarsi della quale l’istante doveva risarcire la società di leasing mediante il pagamento di un indennizzo pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati ”, come da previsioni contrattuali. Nonostante la realizzazione quasi integrale del progetto edificatorio, l’immobile non era consegnato nei termini previsti poiché oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo del 2010 da parte del Tribunale, nell’ambito di un’indagine relativa al reato di lottizzazione abusiva. Otto anni dopo le parti concludevano una transazione, in base alla quale l’immobile era considerato ultimato, collaudato e preso in consegna anche se confiscato il contratto di leasing era risolto di diritto per effetto del provvedimento di confisca e la società concedente si impegnava a promuovere ricorso per incidente di esecuzione, finalizzato ad ottenere la revoca della confisca dell’immobile e la sua restituzione, per poter poi procedere alla sua vendita a terzi. Alla luce di questa complessa situazione, l’istante chiedeva di conoscere quale fosse l’esercizio in cui imputare la passività derivante dalla stipula della predetta transazione del 2018 e individuare, pertanto, il periodo d’imposta di competenza per la deduzione del componente negativo, ai sensi dell’art. 83 del T.U.I.R. Le Entrate hanno risposto osservando che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’ordine di confisca dell’immobile, è stata emessa nel 2017 pertanto deve ritenersi che, al momento della risoluzione di diritto, coincidente con quello di definitività del provvedimento ablatorio, sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte Beta 1 già nel 2017. Tale conclusione non appare, sul piano sostanziale, inficiata dalla circostanza che, secondo quanto dichiarato dall’istante, Beta 1 non ha mai posto in essere alcuna richiesta espressa di indennizzo a carico di Alfa, contrariamente a quanto disposto dal citato contratto. Ai fini fiscali, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, il componente negativo rappresentato dall’indennizzo conseguente alla risoluzione del contratto può pertanto essere riconosciuto nel periodo d’imposta 2017 . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_12_dicembre_2018_n_108