Affitti transitori, una sola attestazione per più contratti identici e contestuali

Una risposta dell’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente un’unica attestazione di rispondenza rilasciata dalle organizzazioni di categoria per il complesso dei contratti.

Chi concede in locazione porzioni del medesimo appartamento a studenti universitari con singoli contratti stipulati contestualmente e tutti con lo stesso contenuto economico e normativo può richiedere un’unica attestazione di rispondenza alle organizzazioni di categoria per il complesso dei contratti. È quanto precisa la risposta n. 105 rilasciata ieri dalle Entrate. La locazione abitativa agevolata. La questione presa in analisi dall’Amministrazione Finanziaria riguarda la locazione abitativa agevolata e transitoria per porzione d’appartamento a studentesse universitarie e, nello specifico, l’ipotesi di contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per quest’ultimi la legge richiede che venga rilasciata un’attestazione dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Tale attestazione, si evince dalla Risposta in commento, è conditio sine qua non al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute in relazione alle menzionate locazioni. Le parti contrattuali si legge nella nuova prassi - in ipotesi di contratti non assistiti , hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali . Conseguentemente, per l’Agenzia, è necessaria un’attestazione per ogni singolo contratto stipulato salvo che si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti e quest’ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo allora è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_12_dicembre_2018_n_105