Sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c.: registrazione in termine fisso

La risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 2, diffusa giovedì 22 novembre dalle Entrate, illustra la corretta tassazione - ai fini dell’imposta di registro - delle sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva.

L’imposta di registro. La risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 2, diffusa il 22 novembre 2018 dalle Entrate, illustra la corretta tassazione - ai fini dell’imposta di registro - delle sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva. Il reclamante - si legge nel documento di prassi dell'AdE - promuove un giudizio al fine di ottenere l’annullamento della ordinanza di estinzione. Viene instaurato, quindi, un ulteriore giudizio a definizione del quale viene emessa la sentenza con tale pronuncia si definisce il giudizio promosso con reclamo. In caso di rigetto del reclamo, inoltre, il processo esecutivo non ha più modo di proseguire e il giudizio si chiude con sentenza, soggetta ad impugnazione ordinaria. Le sentenze di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c. sono da considerare atti dell’autorità giudiziaria, i quali definiscono, anche parzialmente, il giudizio. Sono da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 del T.U.R. d.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa, Parte prima, ad esso allegata. Rispetto alla misura dell’imposta di registro da applicare alle sentenze in esame, si rileva che occorre far riferimento al contenuto dell’atto. Nella fattispecie in esame si ritiene applicabile la disposizione che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200, per gli atti dell’autorità giudiziaria non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale . Fonte fiscopiu.it

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